Sospensione cautelare subordinata a cauzione per conguaglio oneri di urbanizzazione (TAR Lombardia n. 835 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., il giudice amministrativo può accogliere la domanda di sospensione dell’efficacia di un provvedimento di invito al pagamento di un conguaglio per oneri di urbanizzazione anche in presenza di un fumus boni iuris non delibabile in modo compiuto nella fase incidentale, quando la controversia presenti profili di particolare complessità che richiedono un approfondito esame del merito. In tali ipotesi, la tutela cautelare può essere ragionevolmente subordinata alla prestazione di una cauzione di importo pari alla somma complessivamente richiesta dall’amministrazione, rilasciabile alternativamente sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, con l’avvertenza che la mancata prestazione della garanzia entro il termine assegnato determina l’automatica perdita di efficacia della misura.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, il provvedimento con cui il Comune di Milano aveva invitato la stessa al pagamento di un conguaglio, quale differenza tra la somma verificata d’ufficio e quella autodeterminata in relazione alla monetizzazione della dotazione di servizi per un intervento edilizio. L’importo richiesto ammontava complessivamente a € 53.760,85, come indicato dal provvedimento impugnato.
La ricorrente contestava la legittimità della pretesa comunale, deducendo profili di complessità che rendevano necessaria una compiuta verifica nel merito della controversia, e chiedeva quindi al Tribunale amministrativo di disporre, in via incidentale, la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati. Si costituiva in giudizio il Comune di Milano per resistere all’istanza cautelare, mentre Regione Lombardia non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nell’esaminare l’istanza cautelare, ha rilevato che la controversia presenta profili di particolare complessità, tali da richiedere un approfondito esame che non può essere realizzato nella fase cautelare. Con riguardo al fumus boni iuris, pertanto, il Tribunale non ha espresso alcuna valutazione compiuta nel merito della fondatezza del ricorso, limitandosi a riscontrare la sussistenza di questioni che necessitano di essere trattate con la pienezza del giudizio di merito.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha ritenuto opportuno sospendere l’invito al pagamento del conguaglio adottato dal Comune, seppure subordinando l’efficacia della misura cautelare alla prestazione di una garanzia pari all’importo complessivamente richiesto, indicato in € 53.760,85.
La cauzione richiesta può essere prestata alternativamente mediante fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, da rilasciarsi entro 30 giorni decorrenti dalla notificazione dell’ordinanza. Il Tribunale ha espressamente avvertito che la mancata prestazione della garanzia entro il termine assegnato comporterà l’automatica perdita di efficacia della misura cautelare, configurandosi così una condizione risolutiva della tutela già concessa.
Con il dispositivo, il Tribunale ha accolto la domanda di sospensione, compensato le spese della fase cautelare e fissato l’udienza pubblica di trattazione del merito della controversia al 21 aprile 2027.
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Nota della Redazione
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