Inammissibile la rinuncia tacita all’ottemperanza per successivo diniego di riconoscimento del titolo estero (TAR Lombardia n. 3039 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è soggetto al rito camerale disciplinato dagli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., nell’ambito del quale non è consentita la cancellazione della causa dal ruolo su istanza di parte, atteso che il procedimento prosegue d’ufficio fino alla decisione. La sopravvenienza di un provvedimento di diniego del riconoscimento di un titolo estero, successivo alla sentenza da ottemperare che aveva subordinato l’immissione in ruolo all’esito di tale accertamento, non determina l’improcedibilità del ricorso per ottemperanza né la sua rinuncia tacita, ma impone il rinvio della trattazione per verificare lo stato della controversia pregiudiziale, dalla cui definizione dipende la sorte del giudizio di esecuzione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale del Lavoro di Pavia una sentenza che disponeva l’immissione in ruolo con riserva, subordinandola al positivo riscontro della domanda di riconoscimento del titolo estero presentata al Ministero dell’Istruzione e del Merito. In assenza di adempimento da parte dell’Amministrazione, la ricorrente aveva proposto ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.
Nelle more del giudizio, il Ministero adottava un provvedimento di diniego del riconoscimento del titolo estero. La ricorrente, ritenendo tale atto ostativo all’esecuzione della sentenza, presentava istanza di cancellazione della causa dal ruolo, manifestando la necessità di proporre un autonomo ricorso avverso il diniego.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, sezione quinta, ha respinto l’istanza di cancellazione dal ruolo richiamando il principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 22 marzo 2024, secondo cui la cancellazione della causa dal ruolo non è logicamente compatibile con i giudizi soggetti a riti processuali in cui non occorre istanza di parte per la fissazione dell’udienza.
Il Collegio ha qualificato il giudizio di ottemperanza come procedimento che prosegue d’ufficio, rientrando tra i riti speciali per i quali l’istituto della cancellazione dal ruolo, previsto per il rito ordinario, non trova applicazione. La trattazione del ricorso, pertanto, non poteva essere interrotta per effetto della mera volontà della parte ricorrente.
Quanto alla sopravvenienza del diniego di riconoscimento del titolo estero, il Collegio ha rilevato che tale provvedimento ha carattere pregiudiziale rispetto all’esecuzione della sentenza del giudice civile, la quale aveva espressamente subordinato l’immissione in ruolo all’esito positivo dell’istruttoria amministrativa. La definizione del giudizio di ottemperanza dipende, quindi, dall’esito della controversia che la ricorrente intende instaurare avverso il diniego.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha disposto il rinvio della trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 25 febbraio 2027, al fine di verificare lo stato della controversia pregiudiziale e di valutare, all’esito, la definizione del giudizio di ottemperanza. L’ordinanza si segnala per la corretta applicazione dei principi in tema di rito camerale e di prosecuzione d’ufficio del giudizio.
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Nota della Redazione
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