Impianti fotovoltaici in zona agricola: le aree idonee e l’assenza di ancillarità (TAR Marche n. 942 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni del D.Lgs. n. 199/2021, che individuano le aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, vanno lette in combinato disposto con l’art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 387/2003, il quale consente in via generale la realizzazione di tali impianti anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti. Ne consegue che la qualificazione di un’area agricola come idonea, in quanto compresa nel raggio di 500 metri da un impianto industriale o da uno stabilimento, non richiede la sussistenza di un rapporto di ancillarità tra l’impianto fotovoltaico e l’attività produttiva limitrofa. La norma non subordina la realizzazione dell’intervento alla dedicazione dell’energia prodotta allo stabilimento né attribuisce all’amministrazione il potere di sindacare il merito dell’iniziativa economica. Il progetto che intenda insistere su un’area soggetta a vincoli paesaggistici o idrogeologici può essere legittimamente “ritagliato” dal proponente, purché l’area di sedime ricada interamente al di fuori delle aree vincolate.
Il Fatto
I proprietari di alcune unità immobiliari site in un borgo storico del Comune di Cerreto d’Esi impugnavano la P.A.S. presentata da una società per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di circa 1,8 MWp su terreni agricoli adiacenti al borgo, deducendo plurimi profili di illegittimità. Contestavano in particolare la mancata acquisizione dei pareri per i vincoli idrogeologico e paesaggistico, la violazione della procedura prevista dall’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 e l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’area come idonea ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021, difettando a loro avviso un rapporto di servizio tra l’impianto e gli stabilimenti industriali limitrofi.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure prospettate. Con riferimento al primo motivo, il Collegio ha chiarito che non è precluso al proponente “ritagliare” il progetto in modo che l’area di sedime dell’intervento ricada al di fuori delle aree soggette a vincolo idrogeologico o paesaggistico, poiché tali vincoli non coincidono necessariamente con le particelle catastali e la loro verifica va compiuta con riguardo all’effettiva localizzazione delle opere. Nel caso di specie, come emerso dalla documentazione in atti, l’impianto ricadeva interamente al di fuori delle aree vincolate, con conseguente infondatezza delle doglianze relative all’omessa acquisizione di atti di assenso e all’illegittimo silenzio-assenso.
Quanto al terzo motivo, il Tribunale ha escluso che dalla disciplina delle aree idonee di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 possa desumersi la necessità di un rapporto di ancillarità tra l’impianto e gli stabilimenti industriali situati nel raggio di 500 metri. La norma, nel consentire l’installazione di impianti fotovoltaici in zone agricole prossime a impianti industriali, risponde alla finalità di favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, ma non richiede che l’energia prodotta sia destinata allo stabilimento. Il legislatore, quando ha voluto introdurre vincoli di tal genere, lo ha fatto espressamente, come dimostra la disciplina regionale marchigiana che prevede l’asservimento di superfici agricole. L’amministrazione non può inoltre sindacare il merito dell’iniziativa economica del privato, né sussiste alcuno strumento per costringere il titolare di uno stabilimento ad allacciarsi a un impianto f.e.r.
Il quarto motivo è stato infine respinto in quanto basato su una ricostruzione soggettiva delle previsioni del P.R.G.: la destinazione agricola dell’area non attribuisce ai proprietari dei fondi limitrofi alcuna “assicurazione” circa il mantenimento del panorama, potendo in zona agricola essere realizzati interventi anche di rilevante impatto visivo. La valutazione di compatibilità urbanistica dell’intervento è stata correttamente operata dal Comune, non rilevando la presenza del borgo o della fascia verde di tutela posta sul lato ovest, trattandosi di elementi che non incidono sulla legittimità dell’impianto. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore della società controinteressata.
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Nota della Redazione
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