Conto giudiziale azioni comunali reso da soggetto non legittimato (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 76 del 27.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dei titoli azionari e delle quote di partecipazione deve essere reso dal soggetto che ne ha la disponibilità giuridica e non da chi ne ha la mera detenzione materiale. È agente contabile colui che per legge o per delega esercita i diritti dell’azionista, rappresenta l’ente alle riunioni societarie e attua le direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche. Per le partecipazioni degli enti locali, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione, la veste di agente contabile spetta al sindaco, come conferma l’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto è dovuto anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del patrimonio. Il giudizio sul conto reso da soggetto non legittimato è improcedibile.

Il Fatto

Il magistrato designato all’esame del conto del consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio. Il conto era stato reso dal direttore generale della stessa società partecipata.

Il relatore ha segnalato un orientamento più recente della giurisprudenza contabile, secondo cui alla resa del conto è tenuto non il detentore materiale dei titoli, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, perché il conto è stato reso da chi non può essere qualificato consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell’ente, e dunque non è legittimato a rendere il conto.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda l’individuazione del soggetto tenuto alla resa del conto giudiziale relativo a titoli azionari. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza contabile: il consegnatario dei titoli e delle quote è da individuare non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista.

La Corte riprende il principio secondo cui, per il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. Il Collegio richiama sul punto l’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, per il quale i diritti di socio degli enti locali sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.

Il Collegio chiarisce la ragione della regola: l’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’ente alle riunioni delle società ed esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale. Da ciò discende che il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione del motivo delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.

La Corte ribadisce infine che il conto giudiziale è dovuto anche per i titoli dematerializzati, in quanto inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio e in quanto permane, anche per essi, l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione.

Su queste basi il Collegio dichiara improcedibile il giudizio relativo al conto, reso da soggetto non legittimato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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