Silenzio inadempimento sull’obbligo di riconoscere titolo di specializzazione estero (TAR Lazio n. 8145 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una formale istanza di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all’estero, seguita dalla scadenza del relativo termine senza alcun pronunciamento dell’Amministrazione, integra la fattispecie del silenzio inadempimento. L’obbligo di provvedere sussiste in capo all’Amministrazione entro il termine di trenta giorni dalla domanda per la verifica di completezza della documentazione, ai sensi dell’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007, e di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa per la decisione, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, con un termine complessivo massimo di quattro mesi. La violazione di tali termini legittima il ricorso avverso il silenzio e l’ordine al giudice di provvedere entro un termine determinato, con nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza.

Il Fatto

Il ricorrente, docente in possesso di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 24 giugno 2025, una domanda di riconoscimento del titolo, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico. L’Amministrazione, tuttavia, non concludeva il procedimento entro i termini di legge, lasciando decorrere il tempo senza adottare alcun provvedimento espresso. Il ricorrente proponeva quindi ricorso ai sensi degli artt. 117 e 31 cod. proc. amm., lamentando l’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza e chiedendo la condanna dell’Amministrazione a provvedere. Il Ministero si costituiva in giudizio per resistere alle pretese avversarie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente osservato che, per ritenere sussistente l’obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione, è necessario e sufficiente che sia stata presentata una formale istanza e che sia decorso il relativo termine senza che sia intervenuto alcun pronunciamento. Nel caso di specie, entrambi i presupposti risultavano integrati, attesa la mancata risposta del Ministero alla domanda presentata in data 24 giugno 2025. La violazione riguardava sia il termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia il termine specifico fissato dal d.lgs. n. 206/2007, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

In particolare, l’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007 stabilisce che l’autorità competente provvede sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, mentre il comma 2 del medesimo articolo impone all’Amministrazione di accertare, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, la completezza della documentazione esibita, dandone notizia all’interessato ed eventualmente richiedendo integrazioni. Il termine complessivo per l’adozione del provvedimento conclusivo approda, quindi, al massimo a quattro mesi, nel caso in cui vengano richieste integrazioni documentali.

Dagli atti di causa è emerso che il Ministero è rimasto completamente inerte, senza richiedere alcuna integrazione e senza adottare alcun provvedimento conclusivo, perfezionandosi così l’illegittima fattispecie del silenzio inadempimento. Il Tribunale ha pertanto accolto il ricorso, disponendo che il Ministero provveda alla definizione del procedimento entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempienza, è stato sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà nel termine di 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.

Nell’esecuzione del compito, l’Amministrazione e il commissario ad acta dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, come enucleati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, e ai principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022, che hanno definito la questione dei riconoscimenti dei titoli conseguiti all’estero. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in complessivi € 500,00 oltre oneri ed accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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