Inoppugnabilità dell’esclusione dall’avanzamento militare per mancata impugnazione (TAR Lazio n. 2803 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti di inquadramento e quelli che dispongono l’impossibilità di valutare il militare per l’avanzamento sono atti autoritativi che regolano lo status del dipendente e incidono su posizioni di interesse legittimo. Essi devono essere impugnati nel termine decadenziale di 60 giorni ex art. 29 c.p.a., poiché producono effetti lesivi diretti sul piano giuridico ed economico. La qualificazione della pretesa come diritto soggettivo non consente di eludere i termini tassativi previsti per l’impugnativa. La mancata tempestiva impugnazione determina l’inoppugnabilità dell’atto e il consolidarsi definitivo dei suoi effetti, precludendo al giudice amministrativo l’esame del merito. Le istanze di autotutela e i successivi dinieghi di natura meramente confermativa non riaprono i termini decadenziali.
Il Fatto
Un Caporal Maggiore Scelto dell’Esercito Italiano, dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare in modo assoluto e da reimpiegare nelle corrispondenti aree funzionali civili, presentava istanza di transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa. L’Amministrazione, con determina del 18.01.2018, stabiliva che il ricorrente non sarebbe stato valutato per l’avanzamento a Caporal Maggiore Capo, applicando l’art. 2, commi 3 e 7, del d.m. 18 aprile 2002, attuativo dell’art. 930 del codice dell’ordinamento militare: la domanda di transito sospendeva ogni disposizione comportante modifiche di posizione di stato o di avanzamento.
Il ricorrente, transitato nelle aree civili il 19.03.2018, impugnava solo nel 2023 la determina e i successivi quadri di avanzamento, invocando la natura retroattiva dell’art. 1051-bis cod. ord. mil., introdotto dal d.lgs. n. 173/2019. Chiedeva l’accertamento del diritto all’avanzamento con decorrenza 01.01.2017. Il Ministero eccepiva l’irricevibilità per tardività.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente qualificato l’azione. Sebbene il difensore invochi genericamente la nullità dell’atto, non risultano prospettati vizi di nullità né emergono dagli atti: la domanda costituisce quindi una normale azione di annullamento ai sensi dell’art. 29 c.p.a., soggetta al termine decadenziale di 60 giorni.
La determina risulta notificata il 25.01.2018, mentre il ricorso è stato notificato il 04.03.2023: la tardività emerge in modo inequivocabile. Il provvedimento impugnato è un atto autoritativo e, come tale, sottoposto a termine decadenziale. La qualificazione della pretesa come diritto soggettivo non consente di eludere i termini tassativi previsti per l’impugnativa dei provvedimenti di inquadramento.
Il Collegio richiama il Cons. Stato, sez. II, n. 10361 del 30.11.2023, secondo cui i provvedimenti di inquadramento regolano lo status del dipendente e devono essere impugnati entro il termine, stanti gli effetti lesivi diretti sul piano giuridico ed economico. Nello stesso senso la sentenza di questa Sezione n. 10794 del 9 dicembre 2022, che in analoga vicenda ha rilevato come ogni pretesa all’inquadramento, radicata su posizioni di interesse legittimo, possa essere azionata solo mediante tempestiva impugnazione.
Nel caso concreto, la mancata impugnazione del provvedimento che ha decretato l’impossibilità di valutare il ricorrente per l’avanzamento ne ha determinato l’inoppugnabilità e il consolidarsi degli effetti, precludendo l’esame del merito. Il Collegio osserva inoltre che il ricorrente, dopo due istanze di autotutela del 2020 e del 2022, respinte con atti di natura meramente confermativa e non impugnati, si è risolto solo in seguito a proporre il ricorso contro l’atto del 2018.
Il ricorso è pertanto dichiarato irricevibile perché tardivo. Le spese di lite sono compensate in ragione della definizione in rito della controversia.
Nota della Redazione
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