Riconoscimento titolo estero sostegno: diniego illegittimo senza verifica competenze (TAR Lazio n. 14630 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno conseguito in uno Stato membro dell’Unione europea, l’Amministrazione non può rigettare l’istanza fondando esclusivamente il diniego sulla mancata produzione dell’attestazione di competenza rilasciata dall’autorità dello Stato di origine. Il provvedimento di diniego è illegittimo per difetto di istruttoria quando l’Amministrazione ometta di valutare la documentazione comunque prodotta dall’interessato — ivi inclusi durata del corso, composizione, CFU conseguiti e materie di insegnamento — al fine di verificare l’idoneità della formazione svolta rispetto alla qualifica professionale richiesta. In presenza di differenze sostanziali tra la formazione conseguita all’estero e quella richiesta in Italia, l’Amministrazione è tenuta a disporre adeguate misure compensative, secondo i principi espressi dalle Adunanze Plenarie nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione ha rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione all’insegnamento di sostegno conseguito a Cipro al termine di un corso di durata pari a otto mesi, articolato in 1300 ore di teoria e 200 di pratica, con tirocinio svolto in Italia e conseguimento di sessanta crediti formativi presso la sede italiana dell’istituto di formazione.

Il provvedimento di diniego risultava motivato esclusivamente con la mancata produzione dell’attestazione di competenza rilasciata dall’autorità cipriota, ritenuta documento essenziale ai fini del riconoscimento della qualifica professionale in Italia ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2013/55/UE. Avverso tale diniego la ricorrente ha dedotto la violazione della normativa europea in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e il difetto di istruttoria, non avendo l’Amministrazione valutato nel merito la documentazione prodotta.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha rilevato che il provvedimento impugnato contrasta con la disciplina europea e con i principi affermati dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022, pur riferiti ai titoli conseguiti in Romania ma estensibili alla fattispecie in esame. In particolare, la sentenza n. 22/2022 ha evidenziato che il docente che consegue all’estero l’abilitazione all’insegnamento sul sostegno acquisisce tutte le competenze e conoscenze didattiche e psico-pedagogiche richieste per quella professionalità ulteriore che caratterizza la figura dell’insegnante di sostegno.

Nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto una certificazione tradotta e asseverata dalla quale risultava il programma didattico seguito, che tuttavia non è stato oggetto di alcuna valutazione da parte dell’Amministrazione, né in termini assoluti né in termini comparativi rispetto ai programmi dei corsi abilitanti attivi in Italia. Il rigetto è stato fondato unicamente sulla mancata produzione dell’attestazione di competenza, che non avrebbe tuttavia impedito all’Amministrazione di svolgere una valutazione completa del titolo, avendo riguardo alla durata, alla composizione, ai CFU conseguiti e alle materie oggetto di studio.

La Corte ha pertanto ritenuto fondate le censure, affermando che l’Amministrazione è tenuta a valutare la formazione svolta dall’interessata, verificandone l’idoneità e disponendo, ove necessario, adeguate misure compensative. Il ricorso è stato accolto, con conseguente obbligo di riesame dell’istanza alla luce dei principi espressi dalle pronunce dell’Adunanza Plenaria, assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza.

Le spese di lite sono state compensate in considerazione della peculiarità della fattispecie e della complessità delle questioni trattate al momento della proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *