Rigetto in limine della VIA per impianto in area fluviale (TAR Veneto n. 56 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui la Provincia archivia l’istanza di valutazione di impatto ambientale, quando in sostanza respinge in limine la domanda per ragioni preclusive desumibili dai piani di settore, costituisce atto decisorio e non provvedimento atipico. La verifica preliminare di fattibilità giuridica del progetto rispetto ai vincoli paesaggistici, idraulici e di pianificazione dei rifiuti risponde ai principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa. Ove le norme di piano impediscano ab origine la realizzazione dell’impianto in area fluviale, la convocazione della conferenza di servizi ex art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 risulta concretamente inutile. I pareri non favorevoli delle Autorità preposte alla tutela dei vincoli, se ancorati ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche di piano, resistono alle censure di difetto di motivazione e di istruttoria.
Il Fatto
La società ricorrente ha realizzato in area demaniale, all’interno dell’alveo del fiume Piave oltre l’argine avanzato, un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, edificato senza titolo e oggetto di domanda di condono edilizio. Il Comune e la Provincia hanno assentito la sanatoria e l’autorizzazione alla gestione vincolandole alla delocalizzazione dell’impianto al di fuori dell’alveo entro una data tempistica.
La società ha quindi presentato un’istanza di screening per il trasferimento dell’impianto in un sito distante circa 500 metri ma sempre in area fluviale; l’esito è stato di assoggettamento a v.i.a.. Nel marzo 2022 ha richiesto la valutazione di impatto ambientale e l’autorizzazione unica. La Provincia, consultati la Regione e l’Autorità di Bacino, ha archiviato l’iniziativa con nota del 5 agosto 2022, ritenendola in contrasto con i vincoli dei piani di settore. Il ricorso proposto avverso tale atto è stato rigettato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione sostanziale dell’atto impugnato. Pur recando il formale dispositivo di archiviazione, il provvedimento rigetta in limine l’istanza di v.i.a., richiamando per relationem il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 e la nota di controdeduzioni. Cadono pertanto le censure sul preteso carattere atipico dell’atto: esso rientra tra i provvedimenti decisori, poiché respinge la domanda per ragioni preclusive derivanti dalle norme di settore.
Esclusa la necessità della conferenza di servizi, il Tribunale rileva che la preclusione sancita dai due piani di gestione, come interpretati dalle Autorità deputate alla loro osservanza, rende inutile una più approfondita disamina progettuale. La fattibilità giuridica era già emersa come critica sin dalla fase di screening, con il decreto provinciale n. 21 del 2019. Il rigetto anticipato rispetta così i criteri di economicità ed efficacia richiamati dall’art. 1 della legge n. 241/1990.
Il secondo motivo è infondato nel merito. La stessa documentazione di parte qualifica l’intervento come ricollocazione dell’impianto, con demolizione dell’apparato esistente e ricostruzione in altra area sempre compresa nell’argine maestro. L’elaborato progettuale distingue espressamente le aree di demolizione e di ricostruzione. Ne discende la natura di nuovo impianto, preclusa dalle norme del piano regionale dei rifiuti e dagli artt. 10 e 11 delle N.T.A. del P.G.R.A., ispirate a esigenze di sicurezza idraulica e a logica di cautela.
Anche il terzo motivo è respinto. Il parere dell’Autorità di Bacino del 9 maggio 2022 richiama la nota del 28 giugno 2019 ed esplicita i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del diniego. Il parere del 23 giugno 2022 ribadisce l’incompatibilità con l’art. 11 delle N.T.A. del P.G.R.A., che vieta la ricostruzione in area fluviale dopo la demolizione. L’inciso sull’esiguità documentale si riferisce ai soli atti trasmessi dal Genio Civile e non inficia la piena conoscenza del progetto da parte dell’Autorità. Il ricorso è integralmente rigettato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.