Ammonimento per violenza domestica: obbligo di audizione salvo urgenza motivata (TAR Sicilia n. 1560 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di ammonimento per violenza domestica di cui all’art. 3 d.l. 14 agosto 2013 n. 93, conv. con mod. dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119, il Questore può omettere l’audizione del destinatario e le garanzie partecipative solo se motiva puntualmente le circostanze di estrema urgenza che le hanno precluse. La misura presuppone un’istruttoria adeguata e una valutazione autonoma e proattiva del rischio, non essendo sufficiente il recepimento acritico della segnalazione investigativa. Il difetto di motivazione sulle ragioni d’urgenza determina l’illegittimità del provvedimento, con annullamento e salvezza dei successivi atti dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore gli ha comminato l’ammonimento per violenza domestica, su segnalazione del Comando Carabinieri competente, per asseriti atti di aggressione fisica e verbale, condotte intimidatorie e minacce nei confronti della moglie convivente. Il destinatario ha dedotto la falsa applicazione dell’art. 3 d.l. n. 93/2013 e dell’art. 8 d.l. n. 11/2009, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e la carenza d’istruttoria, lamentando in particolare di non essere stato ascoltato prima dell’adozione della misura.
L’Amministrazione si è costituita sostenendo la legittimità dell’atto. Il ricorso è stato posto in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la natura dell’istituto. L’ammonimento questorile, introdotto dall’art. 8 d.l. n. 11/2009 per lo stalking, è stato esteso dall’art. 3 d.l. n. 93/2013 ai reati commessi nel contesto della violenza domestica. In tale ipotesi la misura può essere adottata anche in assenza di querela e persino senza il consenso della vittima, sicché non opera l’alternatività tra querela e ammonimento prevista dalla disciplina del 2009. Il deferimento all’autorità giudiziaria, dunque, non impedisce l’adozione del provvedimento.
Quanto allo standard probatorio, il Tribunale richiama l’indirizzo secondo cui è sufficiente che dall’attività investigativa emergano elementi attendibili sul comportamento violento e sull’identificazione del suo autore. Gli esiti del processo penale, successivi all’atto amministrativo, non ne determinano l’annullamento, perché i due accertamenti rispondono a logiche differenti: il giudice penale verifica la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, mentre la Questura compie una valutazione preventiva.
Il Collegio valorizza poi la giurisprudenza della Corte EDU, che impone all’amministrazione di garantire la partecipazione del destinatario e il suo diritto a essere ascoltato. Tale garanzia può essere omessa solo a fronte di una circostanziata urgenza, da allegare e dimostrare in modo specifico, non potendosi ritenere in re ipsa per la natura della misura.
Su queste basi il secondo motivo, di valenza assorbente, è accolto. Il provvedimento impugnato non ha ascoltato il ricorrente né ha indicato le specifiche ragioni d’urgenza, limitandosi a clausole di stile. Dalle sommarie informazioni era emerso che il ricorrente aveva lasciato l’abitazione e che la controinteressata aveva dichiarato di non temere per la propria incolumità. Inoltre, tra la segnalazione e l’adozione dell’atto era trascorso un arco temporale che avrebbe consentito di garantire l’audizione o almeno l’avvio del procedimento con la possibilità di depositare memorie.
Il Tribunale ribadisce i limiti del proprio sindacato: il giudice amministrativo non può sostituire le scelte discrezionali della P.A. né colmare carenze istruttorie o motivazionali. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento e salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione, da adottarsi all’esito di una rinnovata istruttoria e nel rispetto delle garanzie partecipative. Le spese sono compensate tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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