Il mutuo riconoscimento esclude il sindacato sulla validità del titolo estero (TAR Lazio n. 14629 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, il principio del mutuo riconoscimento, sancito dagli artt. 13, 14, 50 e 51 della direttiva 2005/36/CE e attuato dall’art. 3 del d.lgs. n. 206/2007, impone allo Stato membro ospitante di attribuire alla qualificazione professionale del cittadino comunitario medesime validità, efficacia ed estensione che essa possiede nello Stato membro di origine, senza sindacare la legittimità del titolo che non sia stato invalidato dalle competenti Autorità straniere. L’iscrizione all’albo professionale dello Stato di origine, non annullata né sospesa, è idonea a far sorgere il diritto all’esercizio della professione in tutto il territorio dell’Unione Europea, con la conseguenza che il diniego di riconoscimento fondato sulla pretesa invalidità di attività formative svolte presso sedi periferiche dello Stato di origine contrasta con il principio di valenza europea.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina italiana, aveva conseguito in Spagna il titolo di Abogado, previo superamento del Máster Oficial en Acceso a la Abogacía e dell’esame di abilitazione, con conseguente iscrizione al Colegio de abogados. Il Ministero della Giustizia, con decreto del 14 settembre 2022, rigettava l’istanza di riconoscimento del titolo professionale in Italia, ritenendo che i due esami sostenuti nel 2019 presso il Centro Associato della UNED di Roma fossero privi di validità giuridica, in quanto attività accademiche effettuate in Italia da Università estere in mancanza di accreditamento ai sensi della L. n. 4/1999.

Avverso tale decreto la ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio, deducendo la violazione del d.lgs. n. 206/2007 e della direttiva 2005/36/CE, nonché l’erronea applicazione della L. n. 4/1999 e del relativo decreto attuativo, sostenendo che gli insegnamenti della UNED fossero impartiti in Spagna e solo resi accessibili all’estero mediante didattica a distanza, con il Centro Associato di Roma adibito esclusivamente allo svolgimento delle prove d’esame.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ritenendo le censure fondate e strettamente connesse. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 8573 del 2023, che ha riformato la sentenza del TAR Lazio n. 3066 del 2018, richiamata nel decreto impugnato, chiarendo la portata del principio di equipollenza dei titoli professionali nell’ambito dell’Unione Europea.

La Corte ha evidenziato che l’art. 3 del d.lgs. n. 206/2007 sancisce un principio di equipollenza dei titoli professionali, in forza del quale alla qualificazione professionale ottenuta in altro Stato membro devono essere attribuite medesime validità, efficacia ed estensione in Italia, con direttiva destinata ad operare anche in prospettiva delimitativa. Il titolo conseguito all’estero garantisce tutte, ma unicamente, le possibilità professionali offerte nello Stato di acquisizione.

In ossequio al principio del mutuo riconoscimento, lo Stato membro ospitante non può sindacare la validità del titolo straniero che non sia stato invalidato dalle competenti Autorità straniere. Nel caso di specie, la ricorrente risultava ufficialmente munita del titolo di abogado, che la abilitava all’esercizio della professione forense presso le Autorità giurisdizionali spagnole al tempo in cui l’Amministrazione italiana adottava il decreto di rigetto.

Il Collegio ha precisato che, diversamente da quanto ritenuto dal Ministero, è l’iscrizione come abogado, né annullata né mai sospesa, a far sorgere il diritto a esercitare la professione in Spagna e nel resto dell’Unione Europea. Il diniego dell’Amministrazione italiana, non riconoscendo la perdurante validità ed efficacia del titolo, ha contravvenuto al principio di valenza europea, non potendo l’Amministrazione stessa sindacare la validità di un percorso formativo già riconosciuto dallo Stato membro di origine.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con conseguente annullamento del decreto impugnato e obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza, tenendo conto dei rilievi svolti. Le spese del giudizio sono state compensate, tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali registratesi in materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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