Ottemperanza per il docente all’estero: il TAR accoglie e condanna l’Amministrazione all’astreinte (TAR Lazio n. 10922 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione che non abbia fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione di una sentenza passata in giudicato non può sottrarsi all’obbligo di darvi esecuzione, gravando su di essa l’onere di provare l’avvenuto adempimento. I presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Il ritardo nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con penalità di mora decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e commisurate agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Il Fatto
Una docente, in servizio all’estero, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, la declaratoria di illegittimità delle trattenute sullo stipendio operate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito a titolo di recupero dell’ex voce indennità integrativa speciale, nonché la condanna dell’Amministrazione alla restituzione delle somme trattenute, nella misura di euro 532,01 mensili.
Rimasta inadempiente l’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la fissazione della somma di denaro dovuta per ogni violazione o ritardo successivo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si costituiva con atto di stile, senza fornire chiarimenti circa lo stato di esecuzione della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, rilevando che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non aveva fornito elementi utili a dimostrare la corretta esecuzione della sentenza. Richiamando il principio giurisprudenziale sulla ripartizione dell’onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001), il Collegio ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente, precisando che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice del lavoro non sono sindacabili in sede di ottemperanza.
Il Tribunale ha pertanto ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nominando fin da ora un commissario ad acta per il caso di infruttuoso decorso del termine.
Quanto alla richiesta di astreinte, il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustificasse la condanna dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Le penalità sono state fatte decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e commisurate agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate secondo i parametri delle procedure esecutive mobiliari, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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