Riconoscimento titolo specializzazione su sostegno conseguito all’estero e silenzio-inadempimento del Ministero (TAR Lazio n. 2435 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra la fattispecie del silenzio-inadempimento la condotta dell’Amministrazione che, pur a fronte di una formale istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione conseguito in altro Stato membro, non abbia adottato alcun provvedimento entro il termine complessivo di quattro mesi, risultante dal combinato disposto dell’art. 16, comma 2, e dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007. Il termine generale di trenta giorni di cui alla legge n. 241 del 1990 opera in via sussidiaria rispetto a quello specifico fissato dalla disciplina di settore. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere con provvedimento espresso entro un termine assegnato e nomina, per il caso di persistente inadempienza, il commissario ad acta. L’Amministrazione e il commissario sono tenuti a conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato in data 28 aprile 2025 un’istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, conseguito in Spagna, ai sensi della direttiva 2013/55/CE. Decorso il termine di legge senza alcuna pronuncia dell’Amministrazione, ha proposto ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per la condanna del Ministero a provvedere.

Il ricorrente ha dedotto l’impossibilità di inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico in ragione della mancata conclusione del procedimento. Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. La sussistenza dell’obbligo di provvedere richiede due soli presupposti: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine senza alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Entrambi risultano integrati nel caso di specie.

Il Tribunale ha osservato che, a fronte della domanda del 28 aprile 2025, l’Amministrazione non si è ancora pronunciata, con conseguente violazione del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990 e di quello specifico dettato dal d.lgs. n. 206/2007. L’art. 16, comma 6, stabilisce che l’autorità competente provvede con proprio provvedimento nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il comma 2 prevede che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerti la completezza della documentazione e ne dia notizia, richiedendo eventuali integrazioni.

Ne deriva che il termine complessivo per l’adozione del provvedimento conclusivo approda al massimo a quattro mesi, in caso di richiesta di integrazioni. Dagli atti di causa emerge che il Ministero è rimasto inerte e che non sono state formulate richieste di integrazione: si è così perfezionata la fattispecie illegittima del silenzio-inadempimento.

Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di provvedere, entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, mediante emanazione di un provvedimento espresso. Per il caso di persistente inadempienza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, per provvedere nel termine di 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.

Nel compimento del procedimento di riconoscimento, sia l’Amministrazione sia il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, come precisati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (citate le sentenze Preindl, Vlassopoulou, Morgenbesser e Brouillard) e dalle pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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