Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso su riconoscimento titolo estero di sostegno (TAR Lazio n. 12899 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Non può il giudice, in omaggio al principio dispositivo, decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità alla manifestazione di volontà della parte ricorrente.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno conseguito in Spagna, ai sensi dell’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007, nonché il parere negativo reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul corso di specializzazione frequentato presso l’ateneo iberico.
Nelle more del giudizio, la ricorrente depositava dichiarazione, in data 12 giugno 2026, con la quale manifestava di non avere più interesse alla decisione del ricorso, avendo aderito ai percorsi “INDIRE” di cui al Decreto Interministeriale n. 77/2025, previa rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero. L’amministrazione resistente risultava costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, depositata dalla parte ricorrente, non era stata notificata alle altre parti. Tale circostanza non osta, tuttavia, alla declaratoria di improcedibilità, atteso che l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. ricollega la cessazione della materia del contendere o l’improcedibilità proprio al sopravvenuto difetto di interesse.
La giurisprudenza univoca, richiamata dalla Sezione, chiarisce che la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso stesso. In tale evenienza, il giudice non può decidere la controversia nel merito, in ossequio al principio dispositivo che governa il processo amministrativo: la manifestazione di volontà della parte di non proseguire nell’azione processuale impone una declaratoria in conformità.
Sul punto, il Tribunale richiama univoca giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VII, n. 671 del 2022; Sez. III, n. 3981 del 2021; Sez. V, n. 5486 del 2020; Sez. V, n. 38 del 2020; Sez. VI, n. 1278 del 2019; Sez. IV, n. 3848 del 2016), secondo cui la rinuncia all’interesse alla decisione non lascia spazio ad alcuna valutazione nel merito.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ravvisa giusti motivi per disporne la compensazione, alla luce di tutte le circostanze e della peculiare fattispecie concreta. Il ricorso viene conseguentemente dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con spese compensate.
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Nota della Redazione
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