Riconoscimento titolo abilitante estero, silenzio inadempimento del Ministero (TAR Lazio n. 2434 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e di abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente è il Ministero dell’Istruzione e del Merito. La sussistenza dell’obbligo di provvedere richiede e presuppone la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine senza alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Il termine specifico di conclusione è fissato dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007 in tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, elevabile fino a quattro mesi quando l’Amministrazione richieda le necessarie integrazioni. Decorso inutilmente tale termine, il silenzio serbato integra inadempimento e giustifica l’accoglimento del ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., con ordine di provvedere e nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 26 giugno 2025, la domanda di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento per il sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione di docente. L’istanza si fonda sul riconoscimento della qualifica professionale ai sensi delle direttive 2005/36/Ce e 2013/55/Ue.
Trascorso il termine di conclusione del procedimento senza che l’Amministrazione si pronunciasse, la ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento del silenzio e per l’accertamento dell’obbligo di provvedere, chiedendo la condanna del Ministero e, in via ulteriore, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Alla camera di consiglio la causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla individuazione dell’autorità competente. Quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro, l’art. 5 d.lgs. n. 206/2007 individua tale autorità nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 173/2022, convertito con legge n. 604/2022.
Per ritenere sussistente l’obbligo di provvedere, il Tribunale ritiene necessaria e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento dell’Amministrazione. La verifica si concentra dunque sui presupposti oggettivi del silenzio, non essendo richiesta alcuna valutazione nel merito della domanda.
Nel caso concreto entrambi i presupposti risultano integrati. A fronte della domanda del 26 giugno 2025, l’Amministrazione non si è ancora pronunciata. Il Collegio ravvisa quindi la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia del termine specifico fissato dalla normativa di settore. L’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007 stabilisce che l’autorità competente provvede con proprio atto entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il comma 2 prevede che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerti la completezza della documentazione e, ove necessario, richieda le integrazioni.
Da tale combinato disposto il Tribunale desume che il termine complessivo entro cui adottare il provvedimento conclusivo giunge al massimo a quattro mesi, nel caso di richiesta delle integrazioni. Alla data di proposizione del ricorso tale termine era scaduto, senza che fosse adottato il provvedimento finale espresso e non emergendo dagli atti elementi probatori contrari. Sussiste pertanto il silenzio inadempimento del Ministero resistente.
Accertato l’obbligo di provvedere, il Collegio ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di pronunciarsi sull’istanza con provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Il termine è commisurato alla natura di procedimenti di massa, connotati da un elevatissimo numero di richieste. Per il caso di persistente inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, per provvedere nell’ulteriore termine di novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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