Dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e compensazione delle spese (TAR Sardegna n. 139 del 24.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, resa dalla parte ricorrente nel corso del giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza che il Collegio debba procedere ad alcuna valutazione nel merito. L’esito in rito del contenzioso, fondato esclusivamente su tale sopravvenienza, integra i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in applicazione del principio dispositivo e della regola della soccombenza virtuale attenuata.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte di un operatore economico, del provvedimento unico finale del Responsabile del SUAPE di Golfo Aranci n. 159 del 22 dicembre 2021, con cui era stata rigettata la domanda di autorizzazione al posizionamento di una struttura stagionale completamente rimovibile ad uso chiosco bar e di alcuni gazebo ed ombrelloni in località “Spiaggia Bianca”. Il ricorrente aveva contestato, oltre al provvedimento finale, anche i pareri negativi espressi dal Servizio Tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Est e dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, nonché il verbale della conferenza di servizi sincrona del 14 dicembre 2021.
Il giudizio, instaurato con ricorso notificato nel 2022, vedeva la costituzione in giudizio del Comune di Golfo Aranci, della Regione Autonoma della Sardegna e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Sassari e Nuoro, mentre il Ministero della Cultura non si costituiva. In prossimità dell’udienza di discussione, la parte ricorrente depositava una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del gravame, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con atto depositato in data 29 novembre 2025, la parte ricorrente aveva dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, domandando la compensazione delle spese di lite. Il Comune di Golfo Aranci, costituito in giudizio, aveva preso atto della sopravvenuta carenza d’interesse, rimettendosi al Collegio sulle spese.
Il TAR ha quindi ritenuto che, in ossequio al principio dispositivo, non restasse che prendere atto della dichiarazione della parte ricorrente e provvedere in conformità, dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., norma che disciplina i casi di cessazione della materia del contendere e di sopravvenuto difetto di interesse.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha ritenuto che l’esito in rito del contenzioso, determinato esclusivamente dalla sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente e non da una pronuncia di merito, giustificasse l’integrale compensazione tra le parti. Tale soluzione appare coerente con la natura della pronuncia, che non definisce la controversia nel merito ma si limita a registrare il venir meno dell’interesse alla decisione, rendendo equo non addossare gli oneri processuali ad alcuna delle parti.
La sentenza si conclude con l’ordine di esecuzione della pronuncia da parte dell’autorità amministrativa, ai sensi dell’art. 88, comma 2, cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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