Riconoscimento titolo sostegno estero e silenzio della pubblica amministrazione (TAR Lazio n. 64 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione all’insegnamento conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, il termine per provvedere è desumibile dal combinato disposto dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, che fissa in tre mesi dalla presentazione della documentazione completa il termine per il provvedimento di riconoscimento, elevabile a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni. Per la sussistenza dell’obbligo di provvedere è necessario e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine senza che l’Amministrazione abbia adottato alcun provvedimento. Spirato inutilmente il termine, sussiste il silenzio inadempimento e il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere, nominando sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione. Decorso il termine di conclusione del procedimento senza alcun riscontro da parte dell’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio inadempimento e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere.

Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma, senza svolgere difese nel merito. Alla camera di consiglio la causa è passata in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento. Quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro, l’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha poi assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il Tribunale richiama il combinato disposto dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007. La norma speciale stabilisce che l’autorità competente provvede sul riconoscimento nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’Amministrazione accerta la completezza della documentazione e, ove necessario, ne richiede le integrazioni. Il termine complessivo per l’adozione del provvedimento conclusivo giunge dunque al massimo a quattro mesi.

Il Collegio afferma che, ai fini dell’obbligo di provvedere, è necessario e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Nel caso concreto entrambi i presupposti risultano integrati: alla data di proposizione del ricorso il termine era scaduto e non era stato adottato il provvedimento finale espresso, non emergendo dagli atti elementi probatori contrari.

Accertato il silenzio inadempimento, il Tribunale ordina al Ministero di provvedere con provvedimento espresso entro 120 giorni, termine congruo in ragione della natura “di massa” del procedimento, connotato da un elevatissimo numero di richieste. Per il caso di persistente inadempienza nomina sin d’ora Commissario ad acta il responsabile del Dipartimento competente per materia, con facoltà di delega, perché provveda nell’ulteriore termine di 90 giorni. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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