Riconoscimento titolo di sostegno estero e silenzio del Ministero (TAR Lazio n. 66 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento dei titoli abilitanti all’insegnamento conseguiti in altro Stato membro dell’Unione Europea, l’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016, fissa in quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa il termine per l’adozione del provvedimento di riconoscimento da parte dell’autorità competente. Decorso inutilmente tale termine, si configura il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia, ordina di provvedere e, per il caso di perdurante inadempienza, nomina un commissario ad acta. Il termine assegnato può essere commisurato alla rilevante mole di istanze della specie, senza che ciò eluda l’obbligo di esame integrale del titolo.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito istanza di riconoscimento in Italia di un titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna. L’istanza è del 24 aprile 2025.
Decorso il termine di legge senza alcun provvedimento espresso, il ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere, con richiesta di nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla individuazione dell’autorità competente a concludere il procedimento, individuata nel Ministero dell’Istruzione, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022.
Nel merito, il Tribunale richiama l’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007, norma di recepimento della direttiva 2005/36/CE, come modificata dal d. lgs. n. 15/2016. Il termine per adottare il provvedimento di riconoscimento è di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era già scaduto alla data di proposizione del ricorso, il silenzio-inadempimento del Ministero è accertato.
Il Collegio ordina di provvedere, ma modula il termine in ragione della circostanza, qualificata come notoria, della presentazione di un numero rilevantissimo di istanze della specie. Il termine viene così commisurato a centoventi giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, con richiamo a due precedenti conformi dello stesso TAR.
Sul contenuto dell’obbligo, la sentenza richiama i principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e del giudice d’appello, ritenuti sovrapponibili, per i profili rilevanti, ai titoli conseguiti in qualsiasi Stato membro. Il Ministero deve esaminare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite e verificare che durata, livello e qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelle delle formazioni a tempo pieno. Deve inoltre valutare l’equipollenza dell’attestato, disponendo, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative, secondo il principio affermato dalla corte europea sul confronto tra qualifiche ed esperienza.
Da queste considerazioni discende l’accoglimento del ricorso. Per il caso di perdurante inadempienza viene nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, il responsabile del competente Dipartimento ministeriale, con ulteriore termine di novanta giorni decorrente dalla scadenza dei centoventi. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente, con distrazione ai difensori antistatari.
Nota della Redazione
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