Onere di allegazione e prova nel contenzioso elettorale comunale (TAR Emilia-Romagna n. 1077 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso sulla regolarità delle operazioni elettorali il principio di specificità dei motivi di ricorso è attenuato, in ragione delle obiettive difficoltà probatorie del ricorrente, ma l’onere della prova non viene meno. Ogni denuncia di asserita irregolarità deve fondarsi su allegazioni ulteriori rispetto alle affermazioni di parte, dotate di sufficiente attendibilità da costituire un principio di prova plausibile. Il ricorrente deve indicare le circostanze concrete, il numero delle schede e delle sezioni coinvolte e la natura dei vizi, rappresentando in che modo le irregolarità, alterando la manifestazione del voto, comportino l’illegittimità del risultato proclamato e l’ottenimento di quello auspicato. A tale onere non sopperisce la sollecitazione dei poteri istruttori d’ufficio, che possono essere esercitati solo quando occorrano a verificare vizi denunciati con sufficiente precisione e ragionevole presunzione di attendibilità. La forza fidefacente del verbale sezionale, quale atto pubblico, può essere contrastata solo mediante querela di falso.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato in una lista alle elezioni amministrative comunali del 2025, ha impugnato il verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale e la conseguente delibera di proclamazione degli eletti. Proclamato primo dei non eletti per una differenza di poche preferenze rispetto a un altro candidato della stessa lista, ha dedotto irregolarità ed errori materiali nei conteggi in alcune sezioni, lamentando anche il rigetto della richiesta di accesso agli atti.
Il ricorrente ha articolato doglianze per violazione di legge, eccesso di potere e violazione del principio di correttezza e trasparenza delle operazioni elettorali. Il Comune e la controinteressata non si sono costituiti. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 7 ottobre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza consolidata secondo cui, nel rito elettorale, la specificità dei motivi è attenuata dalle obiettive difficoltà del ricorrente nel reperire informazioni e prove, ma l’onere probatorio permane. Chi agisce deve indicare circostanze concrete, numero di schede e sezioni e natura dei vizi, allegando come le irregolarità abbiano alterato la manifestazione del voto.
Il Tribunale richiama il principio per cui spetta al ricorrente allegare elementi indiziari, anche estranei agli atti del procedimento, ma attendibili al punto da legittimare l’attività acquisitiva del giudice. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio dei rappresentanti di lista possono costituire principio di prova, ma non sono ammissibili “sempre e comunque”, restando salvo il libero apprezzamento del giudice sulla loro attendibilità. Nel caso concreto difettano però riferimenti circostanziati sulla ragione del mancato conteggio e sulle modalità dello scrutinio.
Quanto ai verbali, la loro forza fidefacente di atto pubblico non può essere validamente contrastata se non mediante querela di falso. Il ricorrente, in relazione alla correzione delle preferenze nei verbali, non ha proposto querela di falso né ha fornito alcun principio di prova, dovendosi quindi presumere una mera correzione di errore materiale.
Esaminando le singole censure, il Collegio rileva che le allegazioni sono generiche o basate su congetture: il ritardo nello scrutinio di una sezione non è sintomo di arbitrio; la presenza di schede nulle non è supportata da elementi indiziari; alcuni rilievi sono neutri perché attengono ai rapporti tra candidati della stessa lista. Non può supplire a tali lacune l’esercizio dei poteri istruttori officiosi, ammesso solo davanti a vizi denunciati con sufficiente precisione.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione dell’Amministrazione e della controinteressata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.