Silenzio del Ministero sul riconoscimento del titolo estero di sostegno (TAR Lazio n. 60 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento di un titolo di qualifica professionale conseguito in altro Stato membro non supera i quattro mesi complessivi dalla presentazione della domanda: trenta giorni per l’accertamento della completezza documentale e tre mesi per il provvedimento conclusivo. Decorso inutilmente tale termine, senza richieste di integrazione e senza alcun pronunciamento dell’Amministrazione, si perfeziona il silenzio inadempimento. Il giudice amministrativo accerta l’obbligo di provvedere, ordina all’Amministrazione di emanare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e, per il caso di persistente inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Nell’istruire la domanda l’Amministrazione e il commissario devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato in data 29 aprile 2025 al Ministero dell’Istruzione e del Merito la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, necessaria per l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Decorso il termine di legge senza alcuna risposta, ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e per la condanna a provvedere.
Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere. La causa è stata trattata alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025 e decisa con la sentenza in esame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce i presupposti del silenzio inadempimento: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine per provvedere senza alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Nel caso di specie entrambi risultano integrati, poiché alla domanda del 29 aprile 2025 non ha fatto seguito alcuna determinazione.
Il quadro normativo di riferimento è duplice. Opera il termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990. Ad esso si affianca la disciplina speciale del d.lgs. n. 206/2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. L’art. 16, comma 6, stabilisce che l’autorità competente provvede con proprio atto nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerti la completezza della documentazione, ne dia notizia all’interessato e richieda le eventuali integrazioni necessarie.
Da questa sequenza il Tribunale ricava che il termine complessivo per l’adozione del provvedimento conclusivo non può eccedere quattro mesi, ipotesi in cui l’Amministrazione eserciti la facoltà di richiedere integrazioni. Nella specie non risulta alcuna richiesta di integrazione e il Ministero è rimasto inerte, con conseguente perfezionamento dell’illegittima fattispecie dedotta.
Accolto il ricorso, il Collegio ordina all’Amministrazione di rispondere con provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempienza nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, il quale provvederà entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Nel compimento del procedimento, sia l’Amministrazione sia il commissario devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, richiamati attraverso la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, nonché ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del dicembre 2022. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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