Inammissibilità del ricorso concorsuale per carenza di interesse in caso di mancato superamento della prova di resistenza (TAR Emilia-Romagna n. 1375 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., il ricorso proposto avverso gli esiti di una procedura concorsuale quando il ricorrente, anche nell’ipotesi di integrale accoglimento delle proprie censure, non potrebbe comunque conseguire una posizione utile in graduatoria. L’interesse al ricorso postula la dimostrazione del superamento della c.d. prova di resistenza, ossia della possibilità di ottenere un risultato migliore di quello derivante dal provvedimento impugnato, da valutarsi sulla base del confronto tra il punteggio rivendicato e quello degli altri candidati utilmente collocati.
Il Fatto
Un candidato impugnava la graduatoria definitiva del concorso pubblico, indetto da un Conservatorio, per il reclutamento di un docente di prima fascia. Collocatosi al quarto posto per un solo posto disponibile, il ricorrente deduceva l’illegittima attribuzione del punteggio per i titoli di servizio e per i titoli artistici e professionali, nonché l’illegittima assegnazione di un punteggio aggiuntivo in favore di una concorrente che aveva maturato un servizio triennale presso l’istituzione. Chiedeva, quindi, l’annullamento degli atti concorsuali e l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di rinnovare la valutazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, respinta l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica al controinteressato, ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, condividendo l’eccezione sollevata dall’Amministrazione in ordine alla mancata dimostrazione del superamento della prova di resistenza.
La valutazione prognostica operata dal Collegio si fonda sul confronto tra il punteggio già attribuito al ricorrente (pari a 74,20) e quello conseguito dai candidati che lo precedono in graduatoria (91 e 94,50). Anche a voler riconoscere le pretese economiche avanzate dal ricorrente per i titoli di servizio (ulteriori 1,80 punti) e per i titoli artistico-culturali (ulteriori 5 punti), il suo punteggio finale non potrebbe superare la soglia di 81 punti.
Tale ammontare risulterebbe comunque inferiore al punteggio di 91 punti del candidato non vincitore la cui posizione non è contestata. Il Collegio evidenzia, inoltre, che la riduzione del punteggio aggiuntivo riconosciuto alla candidata Falasconi (che le ha consentito di raggiungere 85 punti) non sarebbe comunque sufficiente a collocare il ricorrente in posizione utile, rendendo superflua ogni verifica sulla fondatezza delle singole doglianze.
Ne consegue che l’eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe condurre al conferimento della ambita posizione lavorativa, mancando l’interesse concreto ed attuale alla decisione, che costituisce presupposto dell’azione ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ. La definizione della controversia in forma semplificata è stata possibile ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., ravvisandosi la manifesta inammissibilità del ricorso.
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Nota della Redazione
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