Riconoscimento titolo di sostegno conseguito in Spagna e silenzio del Ministero (TAR Lazio n. 313 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007 fissa in tre mesi dalla presentazione della documentazione completa il termine per l’adozione del provvedimento espresso. A tale termine si aggiunge quello di trenta giorni previsto dal comma 2 del medesimo articolo per l’accertamento della completezza documentale, sì che il termine complessivo di conclusione del procedimento approda a un massimo di quattro mesi. Il suo inutile decorso, non essendo intervenuto alcun pronunciamento dell’Amministrazione, integra il silenzio inadempimento e impone l’accoglimento del ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato in data 6 giugno 2024 al Ministero dell’Istruzione e del Merito la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un’università spagnola, ai sensi della direttiva 2013/55/CE. Decorso il termine di conclusione del procedimento senza alcun riscontro, ha agito in giudizio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e per l’ordine di provvedere.
Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza svolgere difese. La causa è stata discussa in camera di consiglio e decisa con la sentenza in esame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricognizione del quadro normativo di riferimento. Quanto al riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti in altro Stato membro, l’art. 5 d.lgs. n. 206/2007 individua l’autorità competente nel Ministero dell’Istruzione e del Merito, subentrato al soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per effetto dell’art. 6 d.l. n. 173/2022, convertito con legge n. 604/2022.
Il Tribunale ricostruisce quindi i presupposti del silenzio inadempimento: sono necessari e sufficienti la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine di conclusione del procedimento, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento dell’Amministrazione. La verifica è condotta sul piano della norma sostanziale che disciplina il procedimento, non su quello della sua materiale evasione.
Quanto al termine, il Collegio distingue quello generale di trenta giorni ex legge n. 241/1990 da quello specifico dettato dalla disciplina di settore. L’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007 prevede che il provvedimento di riconoscimento sia adottato nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il comma 2 impone all’autorità di accertare la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, chiedendo le eventuali integrazioni necessarie. Dal coordinamento delle due disposizioni deriva un termine complessivo massimo di quattro mesi.
Nel caso concreto entrambi i presupposti risultano integrati. L’istanza è stata presentata in data 6 giugno 2024 e il termine complessivo è scaduto prima della proposizione del ricorso; dagli atti non emergono elementi probatori di segno contrario, né risulta adottato il provvedimento finale espresso. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto.
Il Collegio ordina al Ministero di provvedere con provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, tenendo conto dell’elevatissimo numero di richieste che connota questi procedimenti. Per il caso di persistente inadempienza nomina sin d’ora un Commissario ad acta, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di 90 giorni. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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