Qualità morali Vigili del fuoco condanna penale al momento assunzione (TAR Liguria n. 787 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso ai ruoli del personale dei Vigili del fuoco, i requisiti delle qualità morali e di condotta di cui all’art. 26 della legge n. 53/1989, richiamato dall’art. 71, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 217/2005, devono essere posseduti nel momento in cui si procede all’assunzione. Ne consegue che una condanna penale, ancorché non definitiva, per un reato particolarmente grave – quale la lesione personale aggravata – legittima il diniego di assunzione, senza che rilievo possano assumere le circostanze fattuali o la pendenza dell’appello. La valutazione discrezionale dell’Amministrazione si fonda sulla situazione esistente al momento dell’adozione del provvedimento, restando irrilevanti eventuali sopravvenienze.
Il Fatto
Una candidata, risultata in posizione utile nella graduatoria a base regionale per l’assunzione quale operatore del ruolo dei Vigili del fuoco, veniva esclusa con decreto della Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento. Il diniego era motivato dalla mancanza del requisito delle qualità morali e di condotta, in ragione di una condanna a nove mesi di reclusione per il reato di lesioni personali aggravate, oltre che di un precedente di polizia per furto aggravato tentato commesso in giovane età. La ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo vizi di istruttoria e motivazione e contestando la valutazione operata dall’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’Amministrazione, rilevando che, sebbene il provvedimento sia stato emesso da un’Amministrazione centrale, gli effetti diretti si limitano all’ambito regionale, atteso che la graduatoria da cui la ricorrente è stata estromessa ha base regionale. Ha poi rigettato l’istanza di rinvio o sospensione del giudizio per la pendenza dell’appello avverso la sentenza di condanna, richiamando l’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. e la regola per cui il provvedimento si basa sulla situazione esistente al momento della sua adozione.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo, evidenziando che l’accesso alla qualifica di operatore dei Vigili del fuoco richiede il possesso delle qualità morali e di condotta previste per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. In base alla giurisprudenza richiamata, tra cui Cassazione civile, sez. lav., 27 novembre 2024, n. 30577, tali requisiti afferiscono a presupposti comportamentali e di onorabilità che devono sussistere nel momento in cui si procede all’assunzione.
La condanna per un reato di particolare gravità, quale la lesione personale aggravata, costituisce pertanto ragione sufficiente e autonoma per il diniego. Il TAR ha escluso che possano assumere rilievo le circostanze fattuali addotte dalla ricorrente e la pendenza del giudizio di appello, trattandosi di elementi che non inficiano la legittimità della valutazione compiuta dall’Amministrazione sulla base della situazione esistente. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna alle spese.
Sempre in via preliminare, il Collegio ha disposto la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio della ricorrente, ai sensi dell’art. 79, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 115/2002, avendo l’Agenzia delle entrate accertato il superamento del limite reddituale negli anni pregressi. La decisione è stata assunta all’esito della verifica dei presupposti di legge e della richiesta dell’ufficio finanziario competente.
Nota della Redazione
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