Silenzio P.A. e cessazione materia contendere nel rinnovo permesso soggiorno (TAR Sicilia n. 2268 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., l’interesse ad agire presuppone che l’inerzia dell’amministrazione perduri al momento della pronuncia del giudice. Esso non sussiste quando l’amministrazione abbia adottato un provvedimento conclusivo del procedimento, ancorché favorevole o contrario, poiché l’interesse del ricorrente afferisce all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà in ossequio all’obbligo del clare loqui. I termini per la conclusione del procedimento non iniziano a decorrere quando la documentazione allegata all’istanza non corrisponda alle previsioni normative, dovendo l’amministrazione richiedere la necessaria integrazione documentale: in tale ipotesi il ritardo non è imputabile all’inerzia dell’autorità procedente, ma al deficit di allegazione del richiedente.

Il Fatto

La parte ricorrente ha presentato alla Questura di Ragusa, in data 23 settembre 2025, istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale. Non avendo ricevuto alcuna comunicazione sull’esito del procedimento, ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’amministrazione a provvedere con un provvedimento espresso, chiedendo la fissazione del termine e la nomina di un commissario ad acta in caso di inosservanza.

Costituitasi l’amministrazione, questa ha rappresentato che in data 28 novembre 2025 erano stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e che, dopo l’integrazione documentale dell’interessata, la pratica era stata validata il 6 maggio 2026 e autorizzata il 19 maggio 2026. In data 20 luglio 2026 la ricorrente ha depositato istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, versando copia del permesso di soggiorno consegnato il 30 giugno 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione dell’oggetto del giudizio sul silenzio. Richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 9543 del 27 novembre 2024, si afferma che oggetto del rito è il mancato esercizio del potere amministrativo, ossia l’inerzia dell’amministrazione lesiva per l’interessato. Il presupposto della condanna è che l’inerzia perduri al momento della pronuncia del giudice, come confermato dai richiami a Cons. Stato, sez. IV, n. 6632 del 23 luglio 2024 e ad altre pronunce conformi.

La persistenza dell’interesse ad agire viene meno quando l’amministrazione conclude il procedimento, quale che sia il contenuto del provvedimento. Non soddisfa l’obbligo di provvedere l’adozione di un atto infra procedimentale o soprassessorio, che si risolve in un rinvio sine die, come precisato da Cons. Stato, sez. V, n. 2814 dell’8 aprile 2026. Il bene della vita che sostiene il ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. è l’ottenimento di una formale manifestazione di volontà, favorevole o contraria, in ossequio all’obbligo di tempestiva conclusione del procedimento.

Nel caso concreto il Collegio dà atto che è documentato in atti l’avvenuto rilascio del permesso, con il deposito del 20 luglio 2026. Risultano quindi integrate le condizioni per la pronuncia di merito di cui all’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La seconda parte della motivazione riguarda la regolazione delle spese e l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Collegio rileva che l’amministrazione ha documentato la notifica, in data 28 novembre 2025, della comunicazione di motivi ostativi per carenza documentale e che, nonostante l’ordine istruttorio, nessuna parte ha comprovato la data dell’integrazione. Sul punto richiama l’indirizzo secondo cui i termini di conclusione del procedimento non decorrono quando la documentazione allegata non corrisponde alle previsioni normative, con conseguente necessità di integrazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4179 del 9 maggio 2024).

Poiché la ricorrente, che ha agito per contrastare l’asserito contegno silente, non ha dimostrato quando ha soddisfatto la richiesta di integrazione, il Collegio conclude per la manifesta infondatezza delle domande proposte. Respinge pertanto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e compensa integralmente tra le parti le spese di lite, in ragione della limitata attività difensiva dell’amministrazione e della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *