Giudice dell’ottemperanza non integra precetto su Carta docente (TAR Emilia-Romagna n. 331 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo, adito ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia e ordina gli adempimenti dovuti, Una volta decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 dalla notificazione della sentenza. Il giudice dell’ottemperanza non può però integrare o ampliare il precetto racchiuso nella sentenza da eseguire: ove questa nulla disponga in ordine agli interessi legali, la relativa domanda va rigettata, salvo che sia stata proposta la specifica azione di condanna ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire alla ricorrente, tramite il sistema della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo nominale di € 2.000,00.
La ricorrente assume che la decisione sia rimasta ineseguita, malgrado la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma dell’8 luglio 2024. Chiede quindi che si ordini l’assegnazione della carta con accredito dell’importo, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo, e che si nomini sin d’ora un Commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la ricorrente ha fornito documentazione del titolo e del suo passaggio in giudicato e che l’Amministrazione, neppure costituitasi, non ha contestato l’omesso adempimento. Sussistono pertanto i presupposti per il rimedio giudiziale previsto dagli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm.
Risulta altresì scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La sentenza era stata notificata il 22 dicembre 2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Il Collegio distingue nettamente la regola processuale dell’ottemperanza dal contenuto sostanziale del titolo.
Quanto agli interessi legali, il Tribunale osserva che la sentenza da eseguire nulla dispone in merito e che il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto racchiuso nella pronuncia del giudice ordinario, richiamando TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 980 del 2018. Né è stata proposta la specifica azione di condanna ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm., essendo stati anzi richiesti espressamente gli interessi “dalla maturazione del credito sino al saldo”. L’istanza è quindi rigettata.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, decorso infruttuosamente il termine, è nominato sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o un dirigente delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è liquidato alcun compenso commissariale. Le spese seguono la soccombenza del Ministero.
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Nota della Redazione
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