Permanenza nel CPR dopo la mancata convalida (Corte cost. n. 40/2026)
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate sull’articolo 6, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, convertito nella legge 23 maggio 2025, n. 75. La Corte non ha stabilito se quella norma sia conforme o contraria alla Costituzione: ha deciso che il dubbio non poteva essere esaminato in quel processo.
La norma. La disposizione riguarda lo straniero già trattenuto in un Centro di permanenza per i rimpatri in vista dell’espulsione che presenta domanda di protezione internazionale. Se il questore dispone il trattenimento perché ritiene la domanda presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’espulsione, e il giudice non convalida quel provvedimento, la norma consente al questore di adottarne uno nuovo per motivi diversi, come il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica o il rischio di fuga. Se il nuovo provvedimento arriva entro quarantotto ore, il richiedente, dice la legge, «permane nel centro» fino alla decisione sulla convalida.
Il caso. Un cittadino straniero, trattenuto per l’esecuzione di un’espulsione, era stato trasferito nel centro di Gjader, in Albania. Da lì ha presentato domanda di protezione internazionale. Il Questore di Roma ha disposto un nuovo trattenimento, che il 4 luglio 2025 la Corte d’appello di Roma non ha convalidato. Il giorno dopo il Questore di Bari ne ha adottato un altro, motivato con la pericolosità sociale e il rischio di fuga, convalidato il 9 luglio dalla Corte d’appello di Bari. Contro questa convalida l’interessato ha proposto ricorso per cassazione.
Il dubbio. La Corte di cassazione ha portato la questione davanti alla Corte costituzionale. Nel tempo che passa tra la mancata convalida e il nuovo provvedimento del questore la persona resta chiusa nel centro per effetto diretto della legge, senza un atto dell’autorità di pubblica sicurezza né del giudice. L’articolo 13 della Costituzione ammette invece misure provvisorie sulla libertà personale solo se adottate con un provvedimento dell’autorità, comunicato al giudice entro quarantotto ore e convalidato nelle quarantotto ore successive. La Cassazione lamentava anche l’allungamento dei tempi e la decisione favorevole ormai priva di effetto.
La risposta della Corte. La Corte costituzionale non è entrata nel merito. Il giudizio davanti alla Corte d’appello di Bari aveva a oggetto soltanto i presupposti del provvedimento adottato dal questore il 5 luglio, cioè il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica e il rischio di fuga. Non riguardava la legittimità della permanenza nel centro nel giorno precedente. Neppure la Cassazione doveva quindi decidere su quel punto: la questione non era rilevante nel processo in corso. Da qui l’inammissibilità.
La strada indicata. La Corte ha precisato che il problema può essere posto in un giudizio diverso. Chi ritiene illegittima la permanenza nel centro può agire in sede civile per far accertare l’illegittimità della detenzione e ottenere l’immediato ripristino della libertà, anche con un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile. In quel giudizio la questione potrebbe essere sollevata di nuovo.
Il richiamo al legislatore. La Corte ha aggiunto che l’inammissibilità non le impedisce di riconoscere la necessità di un intervento del legislatore. Ha considerato legittimo l’obiettivo di evitare che la sola domanda di protezione internazionale faccia venire meno in modo automatico il trattenimento disposto in vista dell’espulsione, tanto più quando la persona ha commesso reati gravi. Ha però affermato che quell’obiettivo va perseguito con modalità conformi sia al diritto dell’Unione europea sia all’articolo 13 della Costituzione, che pone regole stringenti come garanzia contro possibili arbitri dell’autorità di pubblica sicurezza, dell’autorità giudiziaria e dello stesso legislatore.
Cosa cambia in pratica. La norma resta in vigore. Chi si trova trattenuto in un centro dopo una mancata convalida non ottiene da questa sentenza la liberazione, ma la Corte ha indicato il rimedio civile per far esaminare la legittimità di quella permanenza. Il dubbio di costituzionalità non è stato risolto e potrà tornare davanti alla Corte per un’altra strada.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/40