Inammissibili per genericità i ricorsi elettorali su presunti errori di conteggio (TAR Marche n. 47 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito elettorale la specificità attenuata dei motivi di ricorso, giustificata dalla posizione del ricorrente che non ha accesso diretto al materiale elettorale sigillato, non consente impugnative di carattere esplorativo. L’ammissibilità del gravame resta subordinata all’indicazione della natura dei vizi denunziati, del numero delle schede contestate e delle sezioni di riferimento. La deduzione di una pretesa anomalia numerica priva di riscontri nei verbali elettorali non assolve l’onere di allegazione, né giustifica il riconteggio delle schede. Il ricorso incidentale, nel giudizio elettorale, presuppone la qualifica di controinteressato e la funzione di conservazione del risultato impugnato: è inammissibile quello proposto per un interesse analogo e concorrente rispetto a quello azionato in via principale.
Il Fatto
All’esito delle elezioni regionali del 28 e 29 settembre 2025 il ricorrente, candidato a consigliere nella lista provinciale di una forza politica nella circoscrizione di Ancona, si collocava al sesto posto tra i non eletti, preceduto da due candidate collocate in posizione utile per l’eventuale subentro. Dopo la pubblicazione dei dati provvisori e di un primo verbale dell’Ufficio Centrale Regionale, seguiva un secondo verbale del 13 ottobre 2025, pubblicato il giorno successivo, che sostituiva il precedente a seguito di rettifiche di errori materiali.
Il ricorrente impugnava il verbale di proclamazione, deducendo una variazione delle preferenze attribuite a una delle candidate della fascia intermedia della graduatoria e rappresentando tale scostamento come sintomo di un errore generalizzato nel conteggio delle schede. Chiedeva il riconteggio delle schede della lista nella circoscrizione di Ancona. Una delle candidate non elette proponeva ricorso incidentale, contestando a sua volta l’attribuzione e la mancata attribuzione di preferenze in alcune sezioni. La Regione e la controinteressata eccepivano l’inammissibilità di entrambi i gravami.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro tracciato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 32/2014, che in materia elettorale ammette una specificità dei motivi attenuata, giustificata dalla peculiare posizione del ricorrente. Tale flessibilità non autorizza però azioni meramente esplorative: l’ammissibilità resta condizionata all’individuazione della natura dei vizi, del numero delle schede contestate e delle sezioni cui esse si riferiscono.
Su questa base il ricorso principale è dichiarato inammissibile. Il ricorrente si limita a prospettare un’anomalia generale nelle risultanze numeriche, senza riscontri nei verbali elettorali o in dichiarazioni sostitutive di atto notorio. Manca la rappresentazione delle modalità concrete dell’errore, delle fasi in cui si sarebbe prodotto, delle sezioni o dei verbali coinvolti e del nesso causale tra la dedotta variazione e l’asserita inattendibilità dello scrutinio. In assenza di un principio di prova, anche l’istruttoria richiesta assume carattere esplorativo ed è inammissibile.
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza (TAR Marche n. 1062 del 19 dicembre 2025) e i precedenti ivi citati, secondo cui nel rito elettorale non sono permessi ricorsi che tendano a un riesame complessivo del risultato, né la rinnovazione sostanziale dello scrutinio: il giudizio elettorale non è giurisdizione di diritto obiettivo diretta ad accertare il responso delle urne.
Anche il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile. Il suo presupposto è la qualifica di controinteressato e la funzione di conservazione dell’assetto risultante dalla proclamazione. Nel caso di specie l’iniziativa muove da un interesse analogo e concorrente rispetto a quello del ricorrente principale, diretto alla modifica della graduatoria dei non eletti della stessa lista. Difetta l’accessorietà: il gravame avrebbe dovuto essere proposto in via autonoma nei termini di decadenza, risultando altrimenti irricevibile per tardività. Il rigetto si salda, in via ulteriore, all’inammissibilità del ricorso principale, che già cristallizza gli assetti contestati.
Il Collegio dichiara pertanto inammissibili entrambi i ricorsi e compensa integralmente le spese processuali.
Nota della Redazione
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