Ottemperanza: TAR accoglie e nomina commissario ad acta per la carta docente (TAR Lombardia n. 2325 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, qualora l’amministrazione, costituita in giudizio, non alleghi né documenti l’avvenuta integrale esecuzione del giudicato, il ricorso va accolto, dichiarandosi l’inottemperanza. A fronte della perdurante inerzia, il giudice amministrativo può nominare fin d’ora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., un Commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, che provvede all’esecuzione entro sessanta giorni dalla relativa investitura, senza diritto ad alcun compenso trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali. Le spese del giudizio, liquidate secondo il criterio dell’adeguatezza di cui all’art. 2233, comma 2, cod. civ., sono poste a carico dell’amministrazione inottemperante e distratte in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, che ha accertato il diritto del ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per l’importo di € 500,00 per ciascun anno, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione.
Avendo l’Amministrazione omesso di dare esecuzione al giudicato, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, deducendo l’inadempimento e chiedendo, in via subordinata, la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, riscontrando il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. La pretesa alla corresponsione degli importi riconosciuti dal giudice ordinario è sorretta da idonea documentazione e non risulta contrastata dall’Amministrazione resistente, che pure costituita in giudizio con atto di mera forma, non ha allegato né documentato l’avvenuta integrale esecuzione della sentenza passata in giudicato.
Alla luce di tali elementi, il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza del Ministero e assegnando allo stesso un termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi. Il Collegio ha altresì nominato fin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale Commissario ad acta, che sarà investito direttamente dal creditore e dovrà concludere l’incarico entro i successivi sessanta giorni, senza aver diritto ad alcun compenso trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali.
Quanto alle spese, il Tribunale ha ritenuto di condannare l’Amministrazione, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, liquidando gli importi in misura ridotta, tenuto conto della limitata attività difensiva svolta e applicando il criterio dell’adeguatezza. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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