Tetti di spesa delle strutture sanitarie private: legittimo il criterio della spesa storica con elementi correttivi (TAR Basilicata n. 233 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione dei tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate costituisce esercizio del potere di programmazione regionale, caratterizzato da ampia discrezionalità nel bilanciamento tra esigenze di contenimento della spesa, garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza e tutela dell’affidamento delle strutture operanti. Il ricorso al criterio della spesa storica non è precluso dal quadro normativo, purché non utilizzato in via esclusiva ma combinato con elementi correttivi (quali il fabbisogno assistenziale e fattori di finalità o riequilibrio territoriale), in un’ottica di transizione graduale verso nuovi criteri di programmazione. La scelta di attribuire un peso preponderante al dato consuntivo più recente non è illogica né irragionevole, rispondendo all’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di graduale adeguamento dell’offerta ai bisogni della popolazione. Gli atti aziendali di mera attuazione dei criteri regionali sono atti consequenziali, la cui legittimità segue quella della delibera di programmazione.
Il Fatto
La Regione Basilicata, con Del. G.R. n. 473 del 5 agosto 2025, ha approvato i criteri per la determinazione dei tetti di spesa per gli anni 2025 e 2026 da assegnare alle strutture private accreditate eroganti prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Il provvedimento regionale, nel rispetto del limite di spesa di cui all’art. 15, comma 14, D.L. n. 95/2012, ha ripartito le risorse attribuendo un peso pari al 90% al consuntivo dell’anno 2022, un 6% al fabbisogno assistenziale e un 4% a fattori di finalità o riequilibrio territoriale. In attuazione della delibera, l’Azienda Sanitaria locale di Matera ha assegnato i budget alle singole strutture, tra cui il Centro Radiologico del dott. Jula & C. S.r.l., che ha impugnato sia gli atti regionali sia quelli aziendali, deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. Con successivi motivi aggiunti è stata impugnata anche la Determinazione del Direttore Generale dell’ASM n. 1277 del 12 novembre 2025, recante l’assegnazione definitiva dei budget e l’approvazione dello schema di contratto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il primo motivo, relativo alla omessa comunicazione di avvio del procedimento, qualificando la delibera regionale come atto amministrativo generale, sottratto al relativo obbligo ai sensi dell’art. 13, comma 1, L. n. 241/1990, e la nota aziendale come atto vincolato, non annullabile per tale vizio in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, L. n. 241/1990.
Quanto ai restanti motivi, esaminati congiuntamente, il Collegio ha richiamato la propria precedente pronuncia n. 80 del 25 febbraio 2026, che ha già respinto analoghe censure avverso la medesima delibera regionale. La determinazione dei tetti di spesa è espressione del potere di programmazione della Regione, che richiede un delicato bilanciamento tra il contenimento della spesa, imposto dagli artt. 81 e 97 della Costituzione, e l’esigenza di assicurare prestazioni adeguate agli assistiti.
Il Collegio ha escluso che l’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 osti al ricorso al criterio della spesa storica, quando questo non sia utilizzato in via esclusiva ma sia combinato con altri parametri. La scelta di attribuire preponderanza al consuntivo 2022, integrato con il fabbisogno assistenziale e con fattori correttivi, non è illogica, rispondendo all’esigenza di tutelare l’affidamento delle strutture e di introdurre gradualmente elementi innovativi, evitando repentini stravolgimenti dell’assetto esistente. Il Tribunale ha inoltre chiarito che il “fabbisogno” elaborato dal modello CREA Sanità, utilizzato per la verifica di compatibilità propedeutica all’autorizzazione e all’accreditamento ex art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992, ha finalità diverse dal fabbisogno rilevante ai fini dei tetti di spesa, che è quello di cui all’art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992.
In relazione ai motivi aggiunti, la Corte ha qualificato la Determinazione n. 1277 del 2025 come atto consequenziale rispetto alla delibera regionale, con la conseguente reiezione delle censure di illegittimità derivata. Quanto alle doglianze dirette, è stata respinta quella relativa all’assegnazione di risorse a strutture convenzionate con l’ASP, trattandosi di prestazioni erogate nell’ambito territoriale dell’ASM, finalizzate ad evitare la migrazione dei residenti verso altre Regioni.
L’infondatezza delle censure ha assorbito sia la questione relativa alla presunta violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. da parte della clausola di salvaguardia contrattuale, sia le eccezioni di improcedibilità e inammissibilità sollevate dall’ASM. Il Collegio ha dato atto che la questione della legittimità di tale clausola è stata deferita all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con Decreto n. 134 del 26 marzo 2026.
Nota della Redazione
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