Usura: prescrizione dall’ultimo pagamento e inammissibilità del ricorso (Cass. pen. Sez. VII n. 180 del 03.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La prescrizione del reato di usura decorre, ai sensi dell’art. 644 ter cod. pen., dall’ultimo pagamento del capitale o degli interessi, e non dal pagamento del solo capitale. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, contestando la mancata declaratoria di prescrizione, opponga una lettura alternativa degli elementi di prova già valutati dal giudice di merito. Parimenti inammissibile è il motivo che deduca il vizio di motivazione per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, essendo la valutazione delle prove riservata in via esclusiva al giudice di merito, quando la motivazione sia esente da vizi logici e giuridici.

Il Fatto

La vicenda processuale riguarda un imputato per il reato di usura, condannato dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza del 16/02/2024. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi.

Con il primo motivo ha contestato la violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 644 ter cod. pen., per la mancata declaratoria di intervenuta prescrizione nelle more della fissazione dell’udienza di appello. Con il secondo ha dedotto il vizio motivazionale in ordine alla valutazione delle consulenze tecniche, delle fonti di prova e delle dichiarazioni della persona offesa.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato. La doglianza, inerente a una supposta violazione di norme palesemente smentite dagli atti processuali, si pone in palese contrasto con il dato normativo. Nel caso di specie trova applicazione il disposto dell’art. 644 ter cod. pen., secondo cui la prescrizione del reato di usura decorre dall’ultimo pagamento del capitale o degli interessi.

La Corte territoriale, nella ricostruzione operata in sentenza, aveva collocato tale ultimo pagamento nel corso dell’anno 2008. La deduzione difensiva circa l’avvenuto pagamento del solo capitale dopo la modifica normativa dell’art. 644 ter cod. pen. non è risultata confortata dagli atti ed è apparsa anzi smentita dalla ricostruzione del giudice di appello, contestata dal ricorrente solo genericamente e mediante una lettura alternativa degli elementi di prova non consentita in sede di legittimità.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la deduzione del vizio motivazionale non è consentita dalla legge in sede di legittimità, poiché tende a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. Quest’ultimo, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento, valorizzando il quadro probatorio a carico del prevenuto e l’attendibilità delle dichiarazioni della parte civile, ritenute credibili perché coerenti e riscontrabili ab extemo.

La Corte ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 6402 del 30/4/1997, secondo cui esula dai poteri della Corte di cassazione la “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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