Ricorso inammissibile senza confronto con motivazione rafforzata (Cass. pen. Sez. I n. 8288 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, avverso una sentenza di appello che abbia ribaltato la pronuncia assolutoria di primo grado, si limiti a prospettare una diversa valutazione delle dichiarazioni testimoniali, senza confrontarsi specificamente con la motivazione rafforzata che il giudice di secondo grado è tenuto a fornire. La denuncia di un travisamento della prova non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, ma deve evidenziare uno scarto evidente tra le risultanze processuali e la ricostruzione operata dal giudice del merito. È altresì generico il motivo che invoca il canone del ragionevole dubbio senza sviluppare alcuna specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Foggia, aveva condannato l’imputato per i reati di detenzione e porto illegali di un’arma comune da sparo, aggravati dal nesso teleologico e dalla recidiva specifica e reiterata, commessi in data anteriore e successiva al 9 maggio 2010. Il giudice di secondo grado, dopo aver disposto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni delle persone offese circa la detenzione dell’arma e l’episodio minatorio in cui l’imputato ne aveva fatto uso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente scrutinato il primo motivo di ricorso, con cui si denunciava la violazione degli artt. 521, comma 2, e 522 cod. proc. pen. per la mancata contestazione di una condotta di porto d’arma commessa il 10 maggio 2010. La censura è stata ritenuta manifestamente infondata, in quanto la Corte d’appello non aveva affermato la responsabilità per tale specifico episodio, non cristallizzato nell’imputazione e non oggetto di pronuncia, ma aveva fatto esclusivo riferimento alla condotta di detenzione e al porto compiuto in occasione della minaccia del 9 maggio 2010.
Quanto al secondo e terzo motivo, incentrati sul vizio di motivazione e sul travisamento della prova, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. Ha ricordato che il giudice di appello, nel ribaltare la pronuncia assolutoria, aveva correttamente proceduto alla rinnovazione istruttoria e si era attenuto ai principi espressi dalle Sezioni Unite n. 33748 del 2005, Mannino e dalle Sezioni Unite n. 14800 del 2017, Troise, fornendo una motivazione rafforzata. Il ricorso, tuttavia, non si confrontava con la ritenuta convergenza delle dichiarazioni testimoniali, limitandosi a prospettare una diversa valutazione degli elementi probatori e facendosi scudo di un insussistente travisamento.
La Corte ha poi evidenziato come la difesa avesse omesso di confrontarsi con elementi oggettivi valorizzati dal giudice di merito, quali il rinvenimento, nel corso della perquisizione, della custodia dell’arma nel luogo indicato dai testimoni. La parziale divergenza sul colore della pistola era stata inoltre chiarita in sede di rinnovazione istruttoria. Le doglianze relative al mancato esame dei messaggi telefonici sono state infine giudicate inconferenti, in quanto afferenti a una diversa contestazione per la quale non era stato proposto appello. Il quarto motivo, sul ragionevole dubbio, è stato dichiarato generico per la mancanza di specifiche critiche alla motivazione.
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Nota della Redazione
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