Sequestro mantenuto senza qualificazione del fatto: annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. I n. 19433 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il tribunale del riesame che annulli il decreto di convalida del sequestro probatorio per assenza di imputazione provvisoria e per il difetto di motivazione sul rapporto tra i beni e la fattispecie ipotizzata non può, senza incorrere in un vizio logico-giuridico, mantenere il vincolo reale ai sensi dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. richiamando in modo generico l’ipotesi di confisca obbligatoria. Il divieto di restituzione postula, infatti, l’individuazione del titolo legale che sorregge la confiscabilità, il quale presuppone una qualificazione giuridica, ancorché sommaria ma esplicita, del fatto e della res. La nozione di “parte di arma” rilevante ai fini penali non coincide necessariamente con quella di “componente essenziale” di cui all’art. 1-bis del d.lgs. n. 527/1992, trattandosi di elencazione dettata per la circolazione delle armi nel mercato interno dell’Unione; la qualificazione dei beni richiede la verifica delle loro caratteristiche tecniche e della loro destinazione funzionale.

Il Fatto

In seguito a un controllo doganale, la Polizia di frontiera sequestrava due visori puntatori laser per arma da fuoco, quattro impugnature ergonomiche, batterie, caricabatterie e una borsa, ritenuti “parti di arma”. Il decreto di convalida del sequestro emesso dal pubblico ministero veniva annullato dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, per l’assoluta mancanza di un’imputazione provvisoria e per il difetto di esplicitazione del collegamento tra i beni e la fattispecie di reato. Ciononostante, il Tribunale non disponeva la restituzione dei beni, eccezion fatta per la borsa, ritenendo applicabile il divieto di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. in ragione dell’asserita confiscabilità obbligatoria dei beni “in materia di armi”, con richiamo all’art. 58 del r.d. n. 635/1940.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto fondata, in via assorbente, la censura di contraddittorietà dell’ordinanza impugnata. Ha premesso che il divieto di restituzione può operare anche in caso di annullamento del decreto di sequestro, ma solo se i beni risultino effettivamente e motivatamente riconducibili alle ipotesi di confisca obbligatoria di cui all’art. 240, secondo comma, cod. pen. o alle previsioni speciali che a quel paradigma si ricollegano. Nel caso di specie, il Tribunale aveva ravvisato il vizio genetico del decreto proprio nell’assenza di una contestazione provvisoria e di qualsiasi chiarimento sulla natura dei beni e sul loro collegamento con una fattispecie di reato.

La Corte ha evidenziato il vizio logico-giuridico del percorso motivazionale: la delibazione sulla confiscabilità obbligatoria postula l’individuazione del titolo legale e, quindi, una qualificazione giuridica — almeno sommaria, ma esplicita — del fatto e della res. Non è coerente affermare che manca l’imputazione provvisoria e, al contempo, ritenere sussistente una confisca obbligatoria che presuppone la riconduzione dei beni a una fattispecie normativa determinata. Il generico riferimento all’art. 58 del r.d. n. 635/1940 non chiarisce quale condotta sia ipotizzata né in che termini i beni sequestrati rientrino nella categoria delle armi o parti di arma, sottraendo la decisione al controllo di legittimità.

La Corte ha inoltre fissato punti fermi sul possibile inquadramento dei beni, disattendendo la tesi difensiva secondo cui la nozione di “parte di arma” coinciderebbe con quella di “componente essenziale” di cui all’art. 1-bis del d.lgs. n. 527/1992, come modificato dal d.lgs. n. 104/2018. Ha richiamato il precedente di Sez. I, n. 28593 del 2022, secondo cui la mancata inclusione nell’elenco non è decisiva, trattandosi di disciplina dettata per la circolazione delle armi nel mercato interno dell’Unione. Ha quindi osservato che i puntatori laser possono rientrare nell’ambito dell’art. 4 della legge n. 110/1975, che incrimina il porto di tali dispositivi di classe pari o superiore a 3b.

La Corte ha infine precisato che, ove le caratteristiche tecnico-costruttive rivelino un apposito concepimento per impiego militare, potrebbero venire in rilievo i “sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare” di cui all’art. 2, comma 2, lett. i), della legge n. 185/1990, con applicazione della disciplina sui materiali di armamento e dell’art. 1 della legge n. 895/1967 per le armi da guerra o tipo guerra. Alla luce di tali carenze motivazionali, l’ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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