Inammissibili i motivi se non si confrontano con la motivazione della sentenza (Cass. pen. Sez. V n. 39427 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso per cassazione che reitera censure già proposte in appello senza confrontarsi con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata: il ricorrente deve individuare e contestare il percorso logico del giudice del merito, non limitarsi a riproporre la tesi già disattesa. La questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata è irrilevante, e dunque inammissibile, quando la lamentata lesione del diritto di difesa e del principio di parità delle armi non si traduca in un pregiudizio concreto e verificabile. Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, il momento di riferimento è quello della consumazione del reato, restando irrilevanti gli eventi successivi, quali l’abbandono o il recupero della refurtiva.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza dell’11.04.2025, aveva confermato la condanna dell’imputato per il delitto di furto. Secondo l’accusa, ritenuta fondata nei due gradi di merito, l’uomo aveva sottratto la borsa della persona offesa, lasciata sulla spalliera di una sedia di un bar, contenente due carte di credito, un bancomat, duecento euro in contanti e una trousse di trucchi.
Avverso la pronuncia territoriale il condannato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a otto motivi: violazione delle norme sull’accesso agli atti e del diritto di difesa, vizio di motivazione sull’accertamento della responsabilità, mancato riconoscimento della speciale tenuità del danno e della desistenza attiva, esclusione delle attenuanti generiche e della prevalenza sulla recidiva, eccessività della liquidazione del danno alla parte civile.
La Motivazione della Corte
La Sez. V ha dichiarato inammissibili i motivi, indicando nel difetto di specificità il vizio ricorrente. Sul primo motivo, relativo all’impossibilità per il difensore di accedere telematicamente al fascicolo a differenza del pubblico ministero, la Corte osserva che il ricorrente non spiega in quale misura il diverso regime abbia inciso sulle proprie prerogative difensive, essendosi peraltro ampiamente difeso nel merito.
Di qui l’inammissibilità anche della questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata: la mancata indicazione di un pregiudizio concreto rispetto all’esercizio del diritto di difesa e alla dedotta lesione della parità delle armi rende la questione solo ipotetica e, quindi, priva di rilevanza, in linea con la giurisprudenza costituzionale richiamata (Corte Cost., sent. n. 217 del 2019; ord. n. 259 del 2016 e n. 96 del 2014).
Quanto al motivo sull’accertamento della responsabilità, il ricorrente ripropone censure già svolte in appello senza confrontarsi con le argomentazioni della Corte territoriale, che aveva valorizzato la chiarezza delle riprese e il riconoscimento dell’imputato dagli operanti, ritenendo superfluo il riconoscimento da parte della persona offesa. Il ricorrente è così incorso nel vizio di genericità (Sez. U n. 8825 del 2017, Galtelli).
Sulla speciale tenuità del danno, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 42124 del 2024, Nafi: il momento da considerare è quello della consumazione del reato, poiché il danno non può divenire di speciale tenuità per eventi successivi. L’abbandono della refurtiva, rinvenuta dagli operanti, è quindi irrilevante. In ogni caso, un furto di duecento euro non integra un danno di rilevanza economica minima secondo il principio di Sez. IV n. 6057 del 1989, Morelli. La dedotta desistenza attiva, oltre che inedita, postula un tentativo incompiuto, mentre l’abbandono è avvenuto dopo la consumazione (Sez. II n. 16054 del 2018; Sez. V n. 50079 del 2017).
Anche i motivi sulle attenuanti generiche e sulla recidiva sono inammissibili per genericità, non confrontandosi con la motivazione dirimente della Corte territoriale. Infine, non possono essere liquidate le spese alla parte civile, perché le conclusioni sono state depositate tardivamente (Sez. V n. 25035 del 2023, Popescu). All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (Corte Cost. n. 186 del 2000).
Nota della Redazione
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