Inammissibili i ricorsi su trattazione orale, sospensione condizionale e pena (Cass. pen. Sez. VII n. 4089 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È manifestamente infondato il motivo di ricorso che censuri la violazione dell’art. 23-bis, commi 2 e 3, del d.l. 137 del 2020 e dell’art. 24 Cost. quando non risulti alcuna richiesta di trattazione orale del procedimento, avendo il difensore rassegnato conclusioni scritte e così pienamente esercitato le proprie prerogative. La subordinazione della sospensione condizionale della pena al rilascio dell’immobile trova diretto fondamento nel dato letterale degli artt. 164 e 165, primo e secondo comma, cod. pen., che riconoscono al giudice la facoltà di imporre l’obbligo restitutivo. È inammissibile in sede di legittimità la censura sull’eccessività della pena: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., e non è sindacabile quando non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico.

Il Fatto

Due ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, con unico atto, avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 27.02.2024. La sentenza di secondo grado aveva subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al rilascio di un immobile.

I ricorrenti hanno articolato tre motivi: violazione di legge in ordine all’art. 23-bis, commi 2 e 3, del d.l. 137 del 2020 e all’art. 24 Cost. per mancata trattazione orale; violazione degli artt. 164 e 165 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla subordinazione del beneficio al rilascio dell’immobile; eccessività della pena. La questione approda in cassazione per la verifica della legittimità del provvedimento di secondo grado.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione di legge in ordine all’art. 23-bis, commi 2 e 3, del d.l. 137 del 2020 e all’art. 24 Cost., e lo dichiara manifestamente infondato. Al contrario di quanto sostenuto in ricorso, non vi era stata alcuna richiesta di trattazione orale del procedimento.

Risulta anzi agli atti che il difensore aveva adottato le conclusioni scritte, in tal modo estrinsecando pienamente le proprie prerogative difensive.

Il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione degli artt. 164 e 165, primo e secondo comma, cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla illegittimità della subordinazione della sospensione condizionale al rilascio dell’immobile, è parimenti manifestamente infondato. La censura si pone in palese contrasto con il dato letterale normativo, là dove la norma prevede chiaramente la facoltà del giudice di subordinare il beneficio a un obbligo restitutivo.

La Corte territoriale ha offerto sul punto una motivazione congrua e logica, richiamata in particolare alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, con la quale i ricorrenti non si confrontano.

Quanto al terzo motivo, con cui si contesta in maniera generica l’eccessività della pena, la Corte rileva che il profilo non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è comunque manifestamente infondato. I ricorrenti rivendicano un inesistente diritto al minimo della pena. Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni per le circostanze aggravanti e attenuanti e per la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Ne consegue che nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico, come nel caso di specie (richiamate Sez. 3, n. 29968 del 22.02.2019; Sez. 2, n. 39716 del 12.07.2018; Sez. 2, n. 36104 del 27.04.2017; Sez. 5, n. 5582 del 30.09.2013, dep. 2014). L’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo e non illogico riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, in particolare a pagina 3 della sentenza impugnata.

I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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