Rescissione del giudicato: la nomina del difensore non prova conoscenza della vocatio (Cass. pen. Sez. 5 n. 19982 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rescissione del giudicato, ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., postula l’accertamento che l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o che non si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo. La nomina del difensore di fiducia e l’elezione di domicilio presso il suo studio non integrano una presunzione legale di conoscenza, ma costituiscono mere circostanze indizianti che il giudice deve valutare in concreto. Tale conoscenza non può essere desunta quando il difensore abbia rinunciato al mandato prima del dibattimento, senza dare comunicazione all’assistito.
Il Fatto
Il ricorrente era stato giudicato in contumacia e condannato dal Tribunale di Verona con sentenza divenuta irrevocabile. A distanza di anni, aveva proposto istanza di rescissione del giudicato, sostenendo di non aver mai avuto conoscenza della pendenza del processo. La Corte d’appello di Venezia aveva rigettato l’istanza, valorizzando la nomina di un difensore di fiducia, l’elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo e la notifica del decreto di citazione a giudizio al domiciliatario. Avverso tale ordinanza il condannato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza dell’art. 629-bis cod. proc. pen. e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rammentando che, nel regime processuale introdotto dalla legge n. 67 del 2014, la celebrazione del processo in assenza è consentita solo quando risulti con certezza che l’imputato sia a conoscenza del procedimento o si sia volontariamente sottratto a tale conoscenza. Gli indicatori menzionati dall’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. non integrano presunzioni assolute di conoscenza, ma parametri di valutazione per il giudice di merito.
Il dato del formale compimento delle notifiche presso il difensore domiciliatario non è sufficiente ove emergano elementi contrari, quali l’assenza di concreti rapporti tra l’imputato e il legale e la mancata comunicazione della dismissione del mandato. La Corte ha precisato che la mancanza di diligenza informativa dell’imputato non può essere trasformata in automatica volontà di sottrarsi al processo, richiedendosi una verifica in concreto della sua effettiva conoscenza della vocatio in ius.
Nella fattispecie, la Corte territoriale non aveva considerato una serie di indicatori confliggenti con un giudizio di effettiva cognizione processuale, tra cui lo stato di irreperibilità dell’imputato e l’assenza di prova di contatti con il difensore di fiducia, il quale aveva rinunciato al mandato prima dell’udienza senza informare l’assistito. Tali elementi avrebbero dovuto indurre il giudice del merito a una più approfondita valutazione circa la sussistenza di una condotta di volontaria sottrazione dell’interessato.
L’ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, affinché proceda a nuovo esame, verificando l’effettività del rapporto professionale con il difensore fiduciario e la sussistenza di specifici indicatori di una volontà del richiedente di sottrarsi al processo.
Nota della Redazione
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