Ricorso ABF inammissibile e infondato su accredito contestato e saldo negativo (ABF Collegio di Milano n. 579 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’ABF proposto prima del decorso del termine dilatorio di risposta al reclamo è inammissibile limitatamente alla domanda cui quel reclamo si riferisce, restando invece esaminabile la diversa domanda per la quale il termine sia già spirato. Nei servizi di pagamento il termine di risposta al reclamo è di 15 giorni lavorativi, non di 60 giorni. Nel merito, la contestazione dell’accredito e del conseguente saldo negativo è infondata quando la ricostruzione dell’intermediario coincide con il prospetto di movimentazione del conto prodotto in atti e il ricorrente non formula repliche.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto corrente presso l’intermediario, contestava la movimentazione del conto: il 17/05/2025 compariva un accredito di € 138,00 privo di causale, somma che egli trasferiva nel servizio “Salvadanaio” e poi su altro conto. Due giorni dopo il saldo risultava negativo per lo stesso importo, senza movimenti visibili. Il cliente inviava reclamo e, non soddisfatto del riscontro, adiva l’ABF chiedendo l’annullamento del saldo negativo e il rimborso delle somme trattenute, oltre alla sospensione dell’attività di recupero.
Una seconda doglianza riguardava un bonifico di € 50,00 disposto per errore dal cliente verso il proprio conto bloccato: la banca lo tratteneva a copertura del saldo passivo. Anche su questo punto il ricorrente chiedeva la restituzione.
La motivazione del Collegio
L’intermediario eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine di risposta al reclamo. Il Collegio precisa che il termine è di 15 giorni lavorativi quando il reclamo riguarda servizi di pagamento, come nella specie, e che l’eccezione, pur non esplicitata, pare riferirsi alla sola domanda relativa ai € 50,00.
Quanto alla domanda sugli € 138,00, il primo reclamo risale al 19/05/2025, reiterato più volte, e la banca ha riscontrato il 18/07/2025: nessun impedimento si pone per il mancato decorso del termine dilatorio. Diversamente, per la domanda sui € 50,00 il reclamo è del 24/08/2025 e il ricorso è stato depositato il giorno successivo, prima del riscontro: tale domanda è quindi inammissibile.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la vicenda. Il servizio “Salvadanaio” si configura come partizione del conto corrente ed è rendicontato nell’estratto periodico. Il 17/05/2025 il cliente accreditava € 138,00, trasferiva la somma nel salvadanaio e disponeva due bonifici istantanei di € 38,00 e € 100,00 verso altro IBAN a lui intestato. Il saldo positivo di € 28,98 non teneva conto dell’operazione POS di € 138,07 eseguita il 10/05/2025 e contabilizzata il 19/05/2025; le successive operazioni erodevano il conto fino a – € 115,08 al 17/09/2025.
Il Collegio rileva che la ricostruzione dell’intermediario corrisponde al prospetto di movimentazione prodotto in atti e che il ricorrente non ha presentato repliche. La doglianza è quindi infondata nel merito. Il ricorso è dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.
Nota della Redazione
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