Improcedibile il ricorso per accesso agli atti per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Toscana n. 1248 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti è improcedibile quando, nelle more del giudizio, sopravvenga una situazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, dichiarata dalla stessa parte ricorrente in ragione dell’inesistenza dei documenti dei quali era stato chiesto l’accesso. La carenza originaria di interesse non può, tuttavia, essere validamente eccepita dall’amministrazione che abbia lasciato perfezionare il silenzio rigetto omettendo di comunicare al richiedente la temporanea indisponibilità della documentazione, così costringendolo all’inutile instaurazione del giudizio. In tale ipotesi le spese vengono compensate per ragioni di giustizia.

Il Fatto

La ricorrente aveva presentato all’Ordine professionale degli psicologi un esposto nei confronti di un professionista, consulente tecnico d’ufficio in un procedimento di affidamento di un figlio minore, lamentando condotte ritenute illegittime e lesive della propria sfera giuridica. Con successiva istanza aveva quindi chiesto, ai sensi degli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990, di accedere agli atti del procedimento disciplinare avviato a seguito dell’esposto e di estrarne copia.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, si formava il silenzio rigetto ai sensi dell’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990. La ricorrente impugnava allora il provvedimento formatosi per silentium, chiedendone l’annullamento e l’accertamento del proprio diritto di accesso, con conseguente ordine di esibizione. L’Ordine, costituitosi in giudizio, eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del gravame per carenza originaria di interesse e, nel merito, deduceva l’infondatezza per assenza di documenti ostensibili, trattandosi di procedimento ancora in fase istruttoria.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al Collegio attiene alle conseguenze processuali della sopravvenuta perdita di interesse alla decisione nel giudizio di accesso. Il Tribunale muove dalle dichiarazioni rese in udienza camerale dalla difesa della ricorrente, che ha espressamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, in considerazione dell’insussistenza dei documenti dei quali era stato chiesto l’accesso.

Su tale premessa il ricorso è dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., norma che disciplina appunto l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Il Collegio non esamina quindi nel merito la pretesa ostensiva, né l’eccezione preliminare dell’amministrazione, perché la stessa parte ricorrente ha fatto venir meno l’interesse alla decisione.

Di rilievo, sul piano delle spese, è la valutazione del comportamento processuale dell’Ordine. Il Tribunale rileva che l’amministrazione ha omesso di significare alla ricorrente la temporanea indisponibilità della documentazione richiesta, lasciando così perfezionare il silenzio rigetto e costringendo di fatto la ricorrente all’inutile instaurazione del giudizio.

L’eccezione di carenza originaria di interesse, avanzata dall’Ordine, è superata proprio da questa considerazione: solo dopo la formazione del silenzio rigetto e a seguito dell’incardinazione del giudizio, con la nota successiva, l’amministrazione aveva reso nota la mancanza dei documenti. Il ricorso era quindi ammissibile nel momento in cui fu proposto.

Poiché la causa è divenuta improcedibile per una ragione sopravvenuta e il ricorso, pur infondato nel merito per l’inesistenza degli atti, era stato reso necessario dal contegno omissivo dell’Ordine, le spese del giudizio sono compensate tra le parti per ragioni di giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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