S.C.Ag. irricevibile se pende istanza di condono sul medesimo immobile (TAR Lazio n. 12059 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Segnalazione Certificata di Agibilità di cui all’art. 24 d.P.R. n. 380/2001 presuppone necessariamente la conformità urbanistico-edilizia del manufatto; l’agibilità non può essere conseguita per un immobile privo di regolarità, atteso che essa costituisce la sintesi del possesso dei requisiti igienico-sanitari e urbanistico-edilizi. La mera presentazione di una domanda di condono non incide sulla perdurante abusività delle opere, sicché, fintanto che la sanatoria non sia positivamente riscontrata, difetta il presupposto legittimante il perfezionamento della segnalazione. In tal caso l’attività di verifica dell’Amministrazione successiva alla presentazione della segnalazione non integra esercizio del potere di autotutela ex art. 19, comma 4, l. n. 241/1990, ma ordinario controllo sulla sussistenza dei requisiti di legge, con la conseguente esclusione dell’obbligo di preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato una C.I.L.A. per interventi di manutenzione straordinaria su una porzione di un immobile in Roma, seguita da una Segnalazione Certificata di Agibilità. Dopo circa dieci mesi di inerzia, l’Amministrazione comunale aveva avviato un procedimento di verifica, all’esito del quale dichiarava l’irricevibilità e l’improcedibilità della segnalazione, in ragione della pendenza di due pratiche di condono edilizio relative, secondo la ricorrente, a unità immobiliari diverse. La società impugnava il provvedimento deducendo la violazione degli artt. 19 e 21-nonies l. n. 241/1990, il difetto di motivazione e la violazione dell’obbligo di comunicare i motivi ostativi.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha scrutinato congiuntamente le censure, disattendendole. In via dirimente il Collegio ha accertato che l’immobile oggetto della S.C.Ag., identificato al foglio 498, particella 9, subalterno 501, coincideva con il cespite interessato dall’istanza di condono, atteso che il subalterno 9, cui la domanda di sanatoria si riferiva, era stato soppresso ed aveva originato l’attuale subalterno 501. La mancata definizione della procedura di condono impediva pertanto di ritenere accertata la conformità urbanistico-edilizia dell’immobile.
Il Tribunale ha richiamato il consolidato principio per cui l’agibilità presuppone la conformità al titolo edilizio e alle norme urbanistico-edilizie, non potendo ritenersi agibile un fabbricato abusivo o difforme, reputandosi contrario a ragionevolezza l’utilizzo di un immobile non conforme alla disciplina posta a tutela dell’assetto del territorio e della sicurezza delle costruzioni. La pendenza della domanda di condono, non positivamente definita, non esclude la perdurante abusività delle opere, con la conseguenza che la segnalazione non poteva perfezionarsi.
Quanto alla qualificazione dell’azione amministrativa, il Collegio ha escluso che si trattasse di autotutela: difettando un titolo già formato ed efficace per l’assenza del requisito della conformità, l’intervento comunale andava ricondotto all’ordinario esercizio dei poteri di verifica e controllo sulla sussistenza dei presupposti di legge. Ne è derivato il rigetto della censura basata sull’art. 21-nonies l. n. 241/1990 e sulle connesse garanzie partecipative.
Il TAR ha, infine, richiamato la giurisprudenza secondo cui la SCIA non instaura un procedimento autorizzatorio, con la conseguente inapplicabilità dell’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento e di preavviso di rigetto. In ogni caso, la comunicazione ex art. 10-bis sarebbe stata superflua, essendo l’ostacolo rappresentato dalla mancata conformità un dato oggettivo non suscettibile di diversa valutazione all’esito del contraddittorio. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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