Legittimo lo stralcio della scheda PUC e l’inserimento nell’ambito di trasformazione (TAR Toscana n. 1251 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le scelte espresse dallo strumento di pianificazione urbanistica generale costituiscono espressione di un potere caratterizzato da amplissima discrezionalità, comprensivo non solo dell’organizzazione edilizia del territorio ma anche delle opzioni inerenti allo sviluppo socioeconomico. A fronte di tale potere il sindacato giurisdizionale è di carattere estrinseco e limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità e irrazionalità, restando estranea al giudizio la valutazione di merito sulla condivisibilità delle scelte. Non è configurabile alcun affidamento qualificato alla conservazione della destinazione edificatoria del proprio suolo per effetto della sola adozione del piano, né in presenza di una precedente e più favorevole previsione del previgente strumento urbanistico. La nuova destinazione non richiede motivazione puntuale, salvo che versi in una delle tassative situazioni di affidamento meritevoli di specifiche considerazioni.

Il Fatto

I ricorrenti sono proprietari di un terreno nel Comune di Reggello, originariamente inserito, con il piano operativo adottato, nella scheda PUC 22 con destinazione residenziale. A seguito delle osservazioni regionali, il Comune ha stralciato quella scheda e ricondotto l’area nella scheda norma AT-R17, subordinando l’edificazione a un piano attuativo di iniziativa pubblica o privata e alla cessione gratuita di parcheggi, verde pubblico e viabilità.

Rigettate le osservazioni dei proprietari, la deliberazione consiliare n. 127 del 30.12.2023 ha confermato la nuova scelta pianificatoria. I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, al quale il Comune ha opposto atto di opposizione a norma dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, con conseguente trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’orientamento consolidato secondo cui il disegno urbanistico è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo per palese illogicità apprezzabile ictu oculi, restando estranea al giudizio la condivisibilità delle scelte, rimessa al merito. Tali scelte non sono condizionate dalla pregressa indicazione di destinazioni edificatorie più favorevoli, essendo priva di tutela la generica aspettativa di fatto alla non reformatio in peius.

Il Tribunale richiama quindi i casi eccezionali nei quali l’affidamento qualificato impone una motivazione specifica, tra cui il superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, le pregresse convenzioni edificatorie e i giudicati recanti riconoscimento del diritto di edificare. Nella specie nessuna di tali ipotesi ricorre: la sola adozione del piano non radica alcun affidamento legittimo, trattandosi di atto prodromico ad effetti instabili.

Quanto al dedotto arbitrio, il Collegio rileva che l’osservazione della Regione Toscana, pur non vincolante, ha indotto il Comune alla parziale riadozione e ripubblicazione del piano, e che le doglianze dei proprietari sono state rigettate con congrua controdeduzione. La scelta di concentrare la nuova edificazione nell’ambito AT-R17, coerente con gli obiettivi del PIT/PPR di minore dispersione insediativa, risulta anzi migliorativa dell’assetto urbanistico generale.

Infine il Tribunale esclude l’irragionevole sacrificio degli interessi privati. La strategia perseguita assicura la soddisfazione dell’interesse edificatorio, entro il limite di superficie previsto dalla scheda norma, senza rinunciare al reperimento di spazi pubblici, secondo il principio di autosufficienza del comparto. La facoltà dei proprietari di costituirsi in consorzio consente un’equa distribuzione delle facoltà edificatorie, mentre l’espropriazione resta ipotesi residuale per i soli proprietari non aderenti alla convenzione.

Non ravvisandosi gli indici del manifesto errore di fatto né dell’abnormità, il ricorso è respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite e compensazione nei confronti del Ministero della cultura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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