Carenza di periculum in mora per la sospensione disciplinare di un professore universitario (TAR Lombardia n. 892 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, l’irreparabilità del danno deve essere valutata in concreto, avuto riguardo alla possibilità che l’eventuale accoglimento del ricorso nel merito determini la rimozione ex tunc degli effetti del provvedimento impugnato. Qualora la sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio, con le relative sanzioni accessorie, sia suscettibile di essere caducata retroattivamente all’esito del giudizio di merito, il pregiudizio lamentato dal ricorrente — ancorché incidente su immagine, reputazione e posizioni curriculari — non assume il carattere della irreparabilità richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm., potendo gli eventuali danni ulteriori trovare ristoro per equivalente.
Il Fatto
Il ricorrente, Professore Associato in Chirurgia Maxillo-Facciale presso l’Università degli Studi di Milano, ha impugnato la sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio, comminatagli dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo nella seduta del 28.4.2026, unitamente alla decadenza dall’incarico di-responsabile della Scuola di specializzazione. Ha altresì impugnato gli atti del procedimento disciplinare presupposto — dalla contestazione del 2024 fino al parere del Collegio di disciplina del 18.3.2026 — nonché il decreto di decadenza dalla carica accademica per il triennio 2026/2029. Con l’istanza cautelare ha chiesto la sospensione degli effetti dei provvedimenti gravati, deducendo la lesione dell’immagine, i danni reputazionali e curriculari, la perdita del diritto di elettorato passivo e, in particolare, la decadenza dalla carica direttiva. Ha inoltre proposto domanda di accesso integrale al verbale del Consiglio di Amministrazione ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente scrutinato la sussistenza del periculum in mora, quale presupposto indefettibile per l’accoglimento dell’istanza cautelare, senza soffermarsi sul fumus boni iuris. Il Tribunale ha rilevato che il pregiudizio dedotto dal ricorrente riguarda essenzialmente profili di natura non patrimoniale, ma ha escluso che tali pregiudizi possano rivestire il carattere dell’irreparabilità.
L’argomentazione si fonda su una considerazione di ordine logico-sistematico: in caso di accoglimento del ricorso nel merito, la caducazione degli atti impugnati opererebbe ex tunc, facendo venir meno retroattivamente sia la sospensione dall’ufficio e dallo stipendio sia le sanzioni accessorie. Ne conseguirà la piena reintegrazione del ricorrente nella sua posizione, con la neutralizzazione degli effetti prodotti nel periodo intermedio.
Quanto ai pregiudizi reputazionali e curriculari, il Collegio ha ritenuto che essi non assumano rilievo ai fini della tutela cautelare, in quanto gli eventuali danni ulteriori sarebbero suscettibili di ristoro per equivalente, ossia attraverso il risarcimento del danno. La prospettata lesione di interessi di tipo non patrimoniale non integra, di per sé, il requisito dell’irreparabilità quando l’ordinamento predispone strumenti di tutela satisfattoria successiva.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata respinta per carenza del necessario presupposto del periculum in mora, con compensazione delle spese della fase cautelare in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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