Ottemperanza al giudicato e poteri del giudice amministrativo sul quantum (TAR Lombardia n. 378 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato, ordina l’esecuzione nei termini assegnati e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. L’azione ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente il soddisfacimento del diritto di credito, ma il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto medesimo. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: capitale residuo e interessi vanno verificati, quanto a misura e decorrenza, secondo il titolo e la legge. La richiesta di somme per ogni violazione o ritardo ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va rigettata quando la misura richiesta appaia manifestamente iniqua e sproporzionata.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, la somma complessiva di euro 2.000,00. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata in data 25.3.2024.

Poiché l’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo, la parte creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo di ordinare l’esecuzione del giudicato, di fissare la somma dovuta per ogni violazione o ritardo, di nominare un commissario ad acta e di condannare l’intimato alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il ricorso è pertanto accolto.

Il giudice amministrativo precisa però che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. La sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.

Da qui la conseguenza centrale: l’entità delle somme calcolata dalla parte ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. Capitale residuo e interessi vanno verificati, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, richiamandosi gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio accerta inoltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con legge 28 febbraio 1997, n. 30: le Amministrazioni dello Stato dispongono di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa avviarsi l’azione per il recupero coattivo.

Quanto alla richiesta ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la misura invocata appare manifestamente iniqua e sproporzionata e non è dovuta. Sono invece riconosciuti gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nel provvedimento, nonché gli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti. Il termine per l’esecuzione è fissato in sessanta giorni; in caso di inutile decorso è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza compenso. L’Amministrazione è infine condannata alle spese, distratte a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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