Riduzione del quantum oltre la soglia di competenza: inammissibile la modificazione del petitum in sede di repliche (Arbitro Assicurativo n. 812 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riduzione del valore della domanda effettuata dal ricorrente in sede di repliche, al fine di ricondurre il petitum entro la soglia di competenza per valore dell’Arbitro Assicurativo, è inammissibile quando sia meramente strumentale ad aggirare i limiti di cui all’art. 3, comma 4, lett. b), n. 1), del d.m. n. 215/2024 e non sia accompagnata da recesso dalle ulteriori domande proposte con il ricorso. La modifica del quantum condannatorio operata in sede di repliche integra, in tal caso, una inammissibile modificazione della domanda ai sensi dell’art. 10, comma 2, del medesimo decreto. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per incompetenza per valore dell’Arbitro.
Il Fatto
Il ricorrente, assicurato per la circolazione di un motoveicolo, aveva ottenuto dall’impresa un risarcimento parziale dei danni da sinistro R.C. Auto, non inclusivo di alcune voci di pregiudizio (danni ai beni personali, spese di recupero del veicolo, consulenza medico-legale e spese legali stragiudiziali), per un totale di euro 4.718,35. Contestava altresì la percentuale di corresponsabilità applicata dall’impresa (50%), chiedendo la rideterminazione nella misura del 70-80% in capo alla controparte.
L’impresa eccepiva l’inammissibilità del ricorso per incompetenza per valore ai sensi dell’art. 9, lett. f), del d.m. n. 215/2024. Nelle repliche, il ricorrente dichiarava di voler contenere la richiesta risarcitoria entro il limite di euro 2.500,00, rideterminando l’importo in euro 2.359,18 (pari al 50% delle voci di danno), al fine di rientrare nella competenza dell’Arbitro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato con priorità logica l’eccezione relativa alla modificazione della domanda in sede di repliche, rilevando come la riduzione del quantum fosse intervenuta solo successivamente alla proposizione del ricorso e senza recesso dall’ulteriore domanda di rideterminazione percentuale della responsabilità. Tale rideterminazione è stata giudicata meramente strumentale ad aggirare i limiti di competenza per valore dell’Arbitro e a neutralizzare l’eccezione di parte resistente.
Il Collegio ha richiamato il precedente della Decisione n. 607/2026 della medesima Autorità, affermando il principio per cui la dichiarazione di contenere la domanda entro la soglia di competenza, resa in un momento successivo alla proposizione del ricorso, non è idonea a sanare l’incompetenza.
Quanto alla seconda eccezione, fondata sull’art. 3, comma 4, lett. b), n. 1), del d.m. n. 215/2024, il Collegio ha osservato che la domanda originaria del ricorrente aveva ad oggetto la richiesta risarcitoria di “tutti i danni e ristorate tutte le spese conseguenti al sinistro”, quantificata in euro 4.718,35, superiore al limite di euro 2.500,00 previsto per le controversie promosse dal terzo danneggiato titolare di azione diretta. Tale superamento ha determinato l’accoglimento dell’eccezione e la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Nota della Redazione
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