Estratti conto scalari e prova del saldo: l’idoneità va valutata in concreto (Cass. civ. Sez. 1 n. 12209 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie in materia di conto corrente bancario, ove manchi la produzione di una parte degli estratti conto, l’accertamento del dare e avere può essere effettuato anche valorizzando altra e diversa documentazione, quali le contabili bancarie, le risultanze delle scritture contabili o gli estratti conto scalari, ben potendo il giudice del merito valutare in concreto l’idoneità di questi ultimi a dar conto del dettaglio delle movimentazioni. L’affermazione secondo cui gli estratti conto scalari non sarebbero mai di per sé sufficienti per la determinazione del saldo integra un erroneo giudizio di diritto, dovendo tale valutazione essere compiuta dal giudice di merito.
Il Fatto
Una società, titolare di un rapporto di conto corrente con apertura di credito, conveniva in giudizio l’istituto di credito, deducendo l’illegittima applicazione di interessi anatocistici, di spese non pattuite e di commissioni di massimo scoperto, e chiedendo la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando la nullità delle clausole contrattuali relative agli interessi e alle commissioni, ma rigettava la domanda di ripetizione dell’indebito per insufficienza probatoria. La Corte d’appello, sul gravame della correntista, confermava la decisione, ritenendo che la produzione dei soli estratti conto scalari non fosse sufficiente a ricostruire l’andamento del rapporto e a quantificare l’eventuale credito.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, accogliendo il primo motivo di ricorso, censura la statuizione della Corte territoriale, la quale aveva affermato che gli estratti conto scalari non sarebbero mai sufficienti per la determinazione del saldo del conto.
Richiamando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, il Collegio ricorda come gli estratti conto non costituiscano l’unico mezzo di prova per ricostruire le movimentazioni del rapporto. In assenza di una parte di essi, il giudice di merito può avvalersi di altri strumenti rappresentativi, quali le contabili bancarie o gli estratti conto scalari, la cui idoneità a fornire un quadro completo delle operazioni è oggetto di una valutazione che deve essere compiuta in concreto.
La pronuncia impugnata, invece, aveva operato un giudizio di diritto, escludendo in termini assoluti l’utilizzabilità di tale documentazione. La Cassazione chiarisce che la sufficienza degli estratti conto scalari deve essere apprezzata dal giudice di merito, procedendo a un giudizio di fatto, anche con l’ausilio della consulenza tecnica d’ufficio.
La Corte fornisce inoltre indicazioni sul regime probatorio in caso di lacune documentali: ove non vi sia documentazione risalente all’inizio del rapporto, il computo delle somme illegittimamente addebitate dovrà avvenire dal primo saldo a debito disponibile, salva la prova contraria; per i periodi intermedi mancanti, la mancata prova implica l’azzeramento dei saldi. Il ricorso è accolto, con assorbimento del secondo motivo e rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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