Omesso versamento IVA: la mancata presentazione della dichiarazione integra diversità del fatto (Cass. pen. Sez. 3 n. 10289 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di omesso versamento dell’IVA di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 presuppone che il debito tributario risulti da una dichiarazione tempestivamente presentata dal contribuente. In assenza di tale dichiarazione, la condotta non è riconducibile alla suddetta fattispecie, ma integra gli estremi del distinto reato di omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs. n. 74/2000. Ne consegue che la contestazione dell’omesso versamento, in presenza di una dichiarazione mai presentata, determina una diversità del fatto rispetto a quello accertato, con conseguente violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui agli artt. 516 e 521 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il legale rappresentante di una società cooperativa era stato condannato in primo e secondo grado per il delitto di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000, per non aver versato l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine del 27 dicembre 2017. Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari, che aveva confermato la condanna, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la mancata presentazione della dichiarazione IVA alla data di consumazione del reato.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato la tardività del deposito dei motivi aggiunti, avvenuto senza il rispetto dei quindici giorni liberi di cui all’art. 611 cod. proc. pen., con conseguente preclusione all’esame di quanto ulteriormente trasmesso dalla difesa.

Nel merito, il Collegio ha accertato che, alla data indicata nel capo di imputazione come termine per adempiere, l’imputato non aveva presentato alcuna dichiarazione IVA. Tale circostanza ha indotto la Corte a richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 presuppone che il debito IVA risulti dalla dichiarazione del contribuente; in assenza di quest’ultima, la fattispecie configurabile è quella di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000 (Sez. 3, n. 38487 del 2016, Rv. 268012 – 01).

La Corte ha inoltre precisato che l’imposta dovuta è esclusivamente quella risultante dalla dichiarazione annuale, come indicata nel rigo VL38, e non quella effettiva desumibile dalle annotazioni contabili, potendo il giudice prescindere da tale importo solo se non giustificato dall’esame formale della dichiarazione (Sez. 3, n. 31367 del 2021, Rv. 282211 – 01).

In applicazione di tali principi, la Suprema Corte ha escluso che nella specie si configurasse una mera diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto, rilevante ai sensi dell’art. 611, comma 1-sexies, cod. proc. pen. L’omesso versamento di somme risultanti dalla dichiarazione costituisce, infatti, una vicenda irrimediabilmente diversa dalla omessa presentazione della dichiarazione stessa, con implicazioni anche sul tempus commissi delicti e sull’elemento psicologico. La successiva presentazione della dichiarazione, avvenuta dopo la scadenza del termine individuato dall’accusa, non è idonea a sanare tale diversità, in assenza di iniziative dell’accusa ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen.

La Corte ha pertanto disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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