Diniego di affidamento in prova e motivazione apparente: annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. 1 n. 5154 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio prognostico richiesto per la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale non può fondarsi su formule di stile o sul mero richiamo a precedenti provvedimenti, ma esige una valutazione in concreto degli elementi positivi e negativi emersi, tra cui il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali, la condotta carceraria, l’esito delle indagini socio-familiari, l’assenza di nuove denunce, la condotta di vita attuale e le prospettive risocializzanti. La reiezione dell’istanza è validamente motivata anche solo sulla base delle informazioni degli organi di polizia e dei servizi sociali, purché queste pongano in luce la negativa personalità dell’istante. Costituisce violazione di legge per motivazione apparente il provvedimento che, strutturalmente sprovvisto dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, risulti inidoneo a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito.
Il Fatto
Con ordinanza del 09/07/2025, il Tribunale di Sorveglianza di Messina respingeva la domanda di affidamento in prova al servizio sociale presentata da un condannato per il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. Il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il difetto di motivazione per non aver il Tribunale considerato i risultati raggiunti e il comportamento tenuto successivamente alla commissione del reato, limitandosi a un mero richiamo dell’ordinanza opposta, basato su vuote clausole di stile.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato la natura della misura, che attua una forma di esecuzione della pena esterna al carcere, fondata su una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale. Il Tribunale di Sorveglianza è tenuto a esaminare una pluralità di elementi, quali il reato, i precedenti penali, le pendenze processuali, le informazioni di polizia, la condotta carceraria e gli esiti dell’indagine socio-familiare, per valutare la pericolosità sociale residua e l’affidabilità della misura.
Nel caso di specie, il giudizio negativo espresso dal Tribunale risultava fondato – tramite il rinvio a una precedente ordinanza – sulla mera indicazione di una reiterazione di condotte e di una possibile evasione, senza alcuna specificazione della gravità del reato, delle modalità e della collocazione temporale delle condotte, né delle violazioni contestate. Tali generiche indicazioni non consentivano di comprendere le ragioni del diniego.
La Corte ha quindi evidenziato come il provvedimento impugnato fosse incorso nel vizio di violazione di legge per assoluta mancanza di motivazione, richiamando il principio per cui il difetto integra l’ipotesi della motivazione apparente, ovvero di una motivazione strutturalmente priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, come nel caso di specie in cui si è fatto ricorso a un rinvio per relationem a clausole di stile, senza una verifica in concreto degli elementi positivi e negativi. La Corte ha quindi annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Messina per un nuovo giudizio.
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Nota della Redazione
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