Inammissibile il travisamento della prova riproduttivo dei motivi d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 24926 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che denunci il travisamento della prova è ammissibile solo se si confronti con le argomentazioni della sentenza impugnata e indichi l’elemento probatorio frainteso o ignorato, idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio per la sua essenziale forza dimostrativa. La censura meramente riproduttiva dei rilievi già dedotti in appello e compiutamente disattesi dal giudice di merito, volta a prefigurare una diversa lettura delle risultanze processuali, resta estranea al sindacato di legittimità. L’omessa prospettazione di una ricostruzione alternativa e plausibile dei fatti, pur non potendo valere come prova a carico, può essere valorizzata dal giudice come argomento di supporto della assenza di ipotesi suscettibili di minare il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado e, in appello, la Corte territoriale ha confermato la responsabilità per il reato di truffa. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio della motivazione, con denuncia di travisamento della prova nella valutazione delle risultanze processuali poste a suo carico.
La questione giunge davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente contesta il giudizio di responsabilità, sostenendo che l’istruttoria dibattimentale non avrebbe dimostrato la sua riferibilità ai fatti contestati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rileva anzitutto che l’unico motivo del ricorso non è formulato nei termini consentiti dalla legge in sede di legittimità. Esso risulta meramente riproduttivo dei rilievi già dedotti in appello e compiutamente disattesi dalla Corte territoriale, che aveva indicato come dall’istruttoria dibattimentale emergesse in modo chiaro e univoco la prova della intestazione al ricorrente dell’utenza telefonica utilizzata nelle trattative con la persona offesa.
Le doglianze, osserva la Corte, non presentano un effettivo confronto con le argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della sentenza impugnata e appaiono volte a prefigurare una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie, risultando prive di pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito.
Il Collegio richiama il principio secondo cui la censura di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l’essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di doppia conforme e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (cfr. Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019).
Nel caso concreto difettano i connotati di decisività e rilevanza. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno congruamente indicato gli elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità, non rivalutabile in sede di legittimità in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste.
Infine, la Corte conferma il principio consolidato secondo cui l’omessa prospettazione da parte dell’imputato di una ricostruzione alternativa e plausibile dei fatti può essere valorizzata dal giudice come argomento di supporto della assenza di ipotesi suscettibili di minare il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio (cfr. Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019). Acquisita la prova dell’evento illecito, diviene preciso onere della difesa dedurre elementi concreti che valgano a confutare la tesi accusatoria, non potendo mere possibilità ipotetiche assurgere a riscontro del dubbio ragionevole. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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