Il profitto della truffa segue la normalità causale (Cass. pen. Sez. 7 n. 17366 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di truffa, la circostanza che l’imputato sia il destinatario del profitto dell’illecito, ricevendo l’accredito delle somme fraudolentemente sottratte, costituisce un valido criterio di natura inferenziale per desumere la riferibilità soggettiva del reato, anche a titolo di concorso. Tale massima di esperienza non determina un’inversione dell’onere probatorio, ma opera come criterio valutativo del compendio indiziario, superabile solo attraverso l’allegazione di circostanze alternative specifiche, concrete e logicamente compatibili con il quadro fattuale, quali l’intervento autonomo di terzi o l’intestazione meramente formale del conto.
Il Fatto
L’imputata proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino che ne aveva confermato la condanna per il reato di truffa. La ricorrente contestava, con il primo e il secondo motivo, il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per aver contribuito alla realizzazione del reato e la violazione di legge in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto ai fini del concorso. Con il terzo motivo deduceva, invece, l’illogicità e la mancanza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio per la mancata applicazione della sospensione condizionale, l’eccessività della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati e meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione corretta e logica, in linea con l’indirizzo di legittimità richiamato.
Il giudice di merito aveva esplicitato le ragioni del proprio convincimento valorizzando la titolarità della Postepay Evolution sulla quale era stata ricaricata la somma sottratta alla vittima, reputando ininfluente la successiva denuncia di smarrimento della stessa. Sul punto, la Cassazione ha enunciato il principio per cui colui che percepisce il profitto dell’illecito è anche il soggetto che ha posto in essere la condotta decettiva o che comunque concorre nel reato. La riconducibilità del profitto all’autore segue un criterio di normalità causale: nel reato di truffa il vantaggio patrimoniale rappresenta lo sbocco fisiologico della condotta e non un evento occasionale.
Tale massima di esperienza, ha precisato la Corte, non si traduce in un’inversione dell’onere probatorio, ma funge da criterio valutativo del compendio indiziario, suscettibile di essere superato solo qualora emergano elementi di segno contrario idonei a collocare l’imputato fuori dalla catena causale, come la prova dell’intervento autonomo di terzi o la dimostrazione di una intestazione meramente formale.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato la manifesta infondatezza delle censure relative al trattamento sanzionatorio, trattandosi di valutazioni rimesse alla discrezionalità del giudice di merito, sorrette da argomentazioni logiche e conformi alla giurisprudenza di legittimità. La Corte territoriale aveva correttamente valorizzato la presenza di precedenti penali, l’entità del profitto conseguito e l’assenza di elementi positivi nella condotta post-delictum quali cause ostative alla concessione delle attenuanti generiche e alla formulazione di un giudizio prognostico favorevole. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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