Inammissibile il ricorso avverso la sentenza di concordato in appello (Cass. pen. Sez. II n. 34278 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen. su istanza di concordato è inammissibile quando propone doglianze attinenti alla motivazione, trattandosi di motivo non consentito. Ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., la corte dichiara senza formalità di procedura l’inammissibilità del ricorso anche contro la sentenza pronunciata a norma dell’art. 599 bis cod. proc. pen.. La legge n. 103/2017, nel modificare la disciplina del concordato in appello, non ha previsto alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione, stabilendo soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano: non sono quindi ipotizzabili analogie tra la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e la pronuncia ex art. 599 bis cod. proc. pen.. Le uniche doglianze proponibili restano quelle relative alla formazione della volontà della parte, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia.

Il Fatto

L’imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la corte di appello, in sede di concordato, ha applicato la pena su istanza delle parti ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen.. A sostegno del ricorso deduce la mancanza della motivazione, prospettandola tanto come violazione di legge quanto come vizio della motivazione.

La questione arriva davanti alla Suprema Corte per stabilire se un ricorso così articolato sia ammissibile avverso una pronuncia adottata con la particolare procedura del concordato in appello, e quali doglianze siano in concreto proponibili.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal dato testuale dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., che impone la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura non solo per il ricorso contro la sentenza di patteggiamento, ma anche per quello contro la sentenza pronunciata a norma dell’art. 599 bis cod. proc. pen.. Il ricorso è dunque inammissibile perché proposto per un motivo non consentito.

I giudici di legittimità sottolineano l’assenza di simmetria tra la limitazione dei motivi esperibili contro la sentenza di patteggiamento e la mancata previsione di motivi proponibili contro la sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen.. La legge n. 103/2017 non ha introdotto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili, prevedendo soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano.

Da ciò discende l’impossibilità di costruire analogie argomentative tra la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e la pronuncia ex art. 599 bis cod. proc. pen., come già affermato da Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018. Il perimetro delle doglianze ammesse resta circoscritto alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello. Nessuno spazio è riconosciuto a censure sui motivi rinunciati.

La Corte richiama inoltre la giurisprudenza anteriore all’abrogazione del primo concordato in appello, secondo cui il giudice d’appello che accoglie la richiesta non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. né sull’insussistenza di nullità assolute o di inutilizzabilità della prova, poiché l’effetto devolutivo limita la cognizione ai motivi non rinunciati (Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003).

L’impugnazione è quindi inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata equitativamente in euro tremila, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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