Sequestro conservativo per reati in contratto danno al netto delle prestazioni lecite (Cass. pen. Sez. II n. 34266 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro conservativo, il quantum della somma da vincolare deve essere oggetto di specifica valutazione da parte del giudice, non essendo coperto dalla preclusione relativa al fumus del reato. Il credito garantito non coincide con il profitto confiscabile, ma con la pretesa risarcitoria e con il concreto depauperamento subito dalla parte civile. Nei reati in contratto, quando il contratto non sia in sé illecito ma viziato da condotte fraudolente, il danno risarcibile va determinato al netto del valore delle prestazioni lecite effettivamente eseguite, delle quali il danneggiato si sia avvalso. La mancata detrazione incide sul giudizio di proporzionalità tra importo del vincolo e danno risarcibile, così come l’adozione del solo valore catastale senza spiegare l’inattendibilità dei documenti prodotti dalla difesa.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento disponeva il sequestro conservativo in favore di due parti civili sugli immobili di quattro indagati, chiamati a rispondere, a vario titolo, del reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. per aver indotto in errore il quadro dirigenziale delle società offese, facendo sottoscrivere un contratto di acquisto di macchinari automatizzati per un importo di oltre due milioni di euro.
Il Tribunale di Benevento, in sede di riesame, confermava il decreto di sequestro. Avverso tale ordinanza i difensori degli indagati proponevano ricorso per cassazione, deducendo l’erronea determinazione del credito da garantire, l’omessa detrazione del valore della fornitura consegnata e l’assenza di un effettivo giudizio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione muove dal principio secondo cui, in tema di sequestro conservativo, il quantum della somma da vincolare deve essere oggetto di specifica valutazione, anche dopo il rinvio a giudizio, perché la questione non è coperta dalla preclusione sul fumus del reato. Il parametro non è il profitto confiscabile, ma il danno effettivamente subito dalla parte civile che ha richiesto la misura.
Il Collegio rileva che i macchinari erano stati consegnati e che il loro valore, secondo una consulenza tecnica della stessa parte offesa, era stimato tra 824.200,00 e 1.047.600,00 euro. Si è in presenza di un reato in contratto, cioè di un rapporto negoziale viziato da condotte fraudolente nella fase di formazione o di esecuzione.
Richiamando le Sezioni Unite n. 26654 del 27.03.2008 e Sez. II n. 40765 del 21.10.2021, la Corte ribadisceche il profitto non può essere dilatato fino a duplicare la sanzione: quando per adempiere al contratto viziato vengano fornite prestazioni in sé lecite, delle quali il danneggiato tragga giovamento, il profitto va quantificato al netto del loro valore. Tale criterio si estende a fortiori al sequestro conservativo.
Quanto alla proporzionalità, il Tribunale aveva applicato il criterio del valore catastale senza spiegare quali, tra i documenti prodotti in riesame — perizie, valutazioni di agenzie immobiliari, quotazioni OMI — fossero da ritenersi inattendibili. Ne consegue l’annullamento con rinvio anche sul punto, con il giudice di rinvio chiamato a chiarire, oltre ai profili indicati, la sussistenza del periculum in mora.
Nota della Redazione
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