Usura: stato di bisogno desumibile dall’onerosità estrema degli interessi (Cass. pen. Sez. II n. 34270 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di usura, lo stato di bisogno non coincide con uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto la libertà di scelta, ma consiste in un impellente assillo che, limitando la volontà, induca il soggetto a ricorrere al credito a condizioni usurarie, senza che assumano rilievo la causa dello stato di bisogno e l’utilizzazione del prestito. Esso può essere provato anche con la sola misura degli interessi, quando siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che solo un soggetto in tale stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose. È inoltre legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, purché il giudizio di inattendibilità, riferito soltanto ad alcune circostanze, non comprometta per intero la credibilità del dichiarante né infici la plausibilità delle altre parti del racconto.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo, procedendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna del ricorrente per i reati di usura aggravata dall’abuso dello stato di bisogno, consumati ai danni di due persone offese, e per il reato di estorsione consumata ai danni di una di esse.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla prova dell’ammontare del capitale prestato, alla sussistenza dello stato di bisogno delle persone offese e alla configurabilità dell’estorsione consumata anziché tentata. Con ulteriore motivo si censurava la valutazione frazionata di attendibilità delle dichiarazioni di una persona offesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando la manifesta infondatezza di tutti i motivi. Quanto alla prima censura, la Corte d’appello aveva indicato con chiarezza il capitale consegnato in prestito e la somma complessivamente richiesta in restituzione, ritenuta illecita perché i tassi praticati superavano le soglie previste dalla normativa in materia di usura. Le dichiarazioni accusatorie risultavano immuni da contraddizioni e corroborate da riscontri esterni, tra cui un manoscritto recante l’importo complessivo e gli acconti già scalati. Il motivo si risolveva in una non consentita richiesta di rivalutazione delle prove, estranea al perimetro del giudizio di legittimità.

Sullo stato di bisogno, la Corte ha riaffermato l’orientamento consolidato secondo cui esso non richiede uno stato di necessità che annienti la libertà di scelta, ma un impellente assillo che induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo rilievo né la causa di esso né l’utilizzazione del prestito. Lo stato di bisogno può essere provato anche con la sola misura degli interessi, quando siano tali da far presumere che solo un soggetto in tale condizione possa contrarre il prestito. Nel caso concreto la Corte d’appello aveva valorizzato lo stato psicologico della persona offesa, le condizioni oggettive del prestito, l’onerosità estrema degli interessi, la perdurante disoccupazione e il contenuto di una conversazione intercettata, desumendone anche la consapevolezza dell’imputato.

Quanto all’estorsione, la Corte territoriale aveva ricostruito l’attività minatoria attraverso molteplici elementi convergenti, tra cui le dichiarazioni della persona offesa, le conferme della sorella e i contenuti delle conversazioni intercettate. La riqualificazione della condotta come tentata è stata esclusa sia perché risultava provato il parziale adempimento successivo alle minacce, sia perché il tema della compatibilità temporale dei versamenti è stato introdotto tardivamente solo con il ricorso, con frattura della catena devolutiva su un tema che avrebbe richiesto un accertamento di merito.

La Corte ha poi confermato la legittimità della valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, purché il giudizio di inattendibilità, riferito a singole circostanze, non comprometta per intero la credibilità del dichiarante. Nel caso di specie la Corte d’appello aveva ritenuto credibili i contenuti accusatori relativi al primo prestito, confortati dal rinvenimento di un assegno bancario in bianco e da una conversazione in cui veniva concordata la versione da riferire agli inquirenti, poi smentita.

All’inammissibilità del ricorso è seguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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