Nullità della notifica e sanatoria ex art. 184 cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. 7 n. 2585 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazioni, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto quando la notificazione sia stata omessa o, se eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario. La mera violazione delle regole sulle modalità di esecuzione della notifica, invece, non integra la nullità assoluta, ma una nullità a regime intermedio, cui consegue l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. La sanatoria opera qualora la nullità, come quella relativa al decreto di citazione per il giudizio di appello, non sia stata tempestivamente dedotta nel corso del medesimo grado di giudizio.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado con cui il Tribunale aveva dichiarato il ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 650 cod. pen., condannandolo alla pena di mesi uno di arresto. Avverso la sentenza d’appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo unicamente la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 171, lett. d), cod. proc. pen., per la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio. La notifica, ad avviso del ricorrente, era stata effettuata senza tenere conto dell’elezione di domicilio allegata all’atto di appello ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente inquadrato la questione, rammentando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 119 del 2004 in materia di notificazione della citazione dell’imputato. La nullità assoluta e insanabile ricorre solo in caso di notifica omessa o quando, pur essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato. Al contrario, la semplice violazione delle regole sulle modalità di esecuzione della notifica determina una nullità sanabile ai sensi dell’art. 184 cod. proc. pen.
Nel caso di specie, la dedotta nullità riguardava il decreto di citazione per il giudizio di appello e non era stata eccepita nel corso di tale grado di giudizio. La mancata tempestiva deduzione ha determinato la sanatoria della nullità, rendendo il motivo di ricorso privo di fondamento.
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e della giurisprudenza costituzionale richiamata.
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Nota della Redazione
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